La CILA è una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, pratica amministrativa che deve essere redatta, prima dell’inizio dei lavori ricadenti in alcune tipologie di interventi di ristrutturazione, a cura di un tecnico abilitato.
Detto tecnico, dopo aver indicato i riferimenti della committenza e dell’immobile ove si effettua l’intervento, deve asseverare che l’intervento, così come descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.
Inoltre, si deve dichiarare che l’intervento è compatibile con la normativa in materia sismica e di rendimento energetico, nonché che non vi sia l’interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Ovviamente, dette dichiarazioni possono essere effettuate solo dopo aver esperito i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito di sopralluogo.
Il Decreto Semplificazioni, in relazione agli interventi coperti dal Superbonus, supera il concetto di «stato legittimo» previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma non sana il “buco” normativo che viene a crearsi.
Da un lato si chiarisce che si decade dal beneficio fiscale al 110%:
- per mancata presentazione della CILA
- in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA
- per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA
- nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al Superbonus
Dall’altro lato, si rinvia ad un modello di CILA che – a tutt’oggi – deve ancora essere predisposto, adottato e diffuso.
Ci troviamo, al momento, in un limbo nel quale non sappiamo se essere contenti per la semplificazione o arrabbiati perché la semplificazione, in realtà, non può trovare applicazione concreta.
Con il grande pessimismo che anima chi, come lo Scrivente, da anni studia le dinamiche del diritto pubblico, cercando di calarle nel dibattito della società civile, non si può non rilevare come la dichiarata semplificazione rappresenti, in realtà, uno strumento di aggravamento delle procedure.
La materia urbanistica, infatti, rientra nella più ampia competenza del «Governo del territorio», che l’articolo 117, comma 2 della Costituzione affida alla competenza concorrente di Stato e Regioni (Cfr. ex multis Corte costituzionale, sentt. 303/2003, 307/2003, 362/2003 e 196/2004). In tale ambito, «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, c. 2 Cost.).
Cosa significa. Da una parte, è vero che lo Stato ha previsto una deroga importante, consistente nella non doverosità di presentare la dichiarazione di stato legittimo, permettendo ai professionisti di omettere le verifiche sulla legittimità dei fabbricati e del connesso accesso agli atti presso le Amministrazioni comunali.
Dall’altra, spetta comunque alle Regioni e agli Enti locali il potere di “alzare l’asticella”, vale a dire di regolamentare oltre quanto disposto dalla normativa statale.
Ne consegue che, sebbene il Legislatore nazionale abbia il potere di introdurre una semplificazione procedurale a livello generale, la stessa dovrà comunque misurarsi con gli strumenti urbanistici regionali e locali che potrebbero comunque adottare procedure non semplificate.
Tale lettura è chiaramente confermata dal disposto di cui all’articolo 6-bis, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale: «Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1; b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco».
Si conferma, pertanto, la possibilità che sia le Regioni che, di riflesso, i Comuni nei propri strumenti urbanistici possano integrare la disciplina nazionale.
La CILA “semplificata” per il Superbonus è – al momento – solo una dichiarazione priva di efficacia.
I modelli CILA attualmente utilizzati rappresentano la personalizzazione del modello unico nazionale adottato con Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali del 12 giugno 2014, perfezionato con successivo accordo della medesima Conferenza del 18 dicembre 2014.
Ciascuna regione, in attuazione dell’Accordo e del contenuto di cui al D.L. n. 90/2014, ha quindi strutturato apposite commissioni tecniche per la personalizzazione dei modelli, il cui contenuto è ulteriormente definito in sede locale con specifici richiami definiti negli strumenti urbanistici locali.
Alcuni enti locali hanno adottato un generico rinvio alla disciplina prevista in materia di CILA, senza entrare nel dettaglio dei contenuti.
Conseguentemente, con l’introduzione della procedura semplificata da parte del D.L. n. 77/2021, non è essenziale – per l’ente locale – adeguarsi e predisporre nuovi modelli documentali.
Viceversa, nei casi in cui tanto la disciplina regionale che quella locale indicano puntualmente i contenuti obbligatori della SCIA (come accade in alcuni comuni del Veneto e della Lombardia), la semplificazione nazionale non sortisce alcun effetto, rendendo comunque obbligatoria – stante la normativa di dettaglio – l’espressa allegazione della dichiarazione circa lo stato legittimo dell’immobile, pena l’inammissibilità della CILA stessa e il connesso ordine di fermare le lavorazioni.
Si aggiunga una riflessione ulteriore. In tali casi, presentare una pratica di CILA “semplificata” richiamando la disciplina nazionale configura l’ipotesi di inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi e strumenti urbanistici. Tale inosservanza costituisce reato edilizio.
La soluzione è pronta? Da più parti, ormai, si legge di un imminente rilascio di un modello standard di «Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata» dedicata agli interventi rientranti nell’agevolazione fiscale del Superbonus.
Tuttavia, questa «SuperCILA» non può ulteriormente tardare di arrivare, con il rischio che gli interventi coperti dal Superbonus continuino a non entrare in fase esecutiva per ragioni connesse alle procedure di accesso agli atti e connessa impossibilità di redigere la relazione sullo stato legittimo che – ancorché non prevista dalla legge nazionale – permanga obbligatoria alla luce degli strumenti urbanistici regionali e locali.
In attesa che tale modello semplificato venga diffuso, si devono comunque sollevare alcune criticità connesse al contenuto del documento rispetto ad altri interventi che – non coperti dal Superbonus – saranno eseguiti congiuntamente.
È il caso degli interventi rientranti nel Bonus Facciate che, affiancandosi con il risanamento delle superfici verticali dell’edificio ai fini del miglioramento energetico previsto dal Superbonus, dovranno verosimilmente essere oggetto di specifica CILA “ordinaria”.
Allo stesso modo, gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio, comprendenti non solo azioni di efficientamento energetico con il Bonus al 110%, ma anche il “classico” Bonus ristrutturazione al 50%, ancorché eseguiti congiuntamente (magari anche necessariamente correlati agli interventi agevolati al 110%) potrebbero comunque dover essere soggetti a specifica e separata CILA.
Tale circostanza, ancorché funzionale sotto il profilo operativo, non può che far riflettere come la semplificazione, di fatto, comporti un necessario aumento del carico di lavoro dei professionisti e delle Amministrazioni comunali, che saranno destinatarie di molteplici richieste (stratificate tra loro) in relazione al medesimo edificio.
Insomma, se già prima eravamo sul famoso “orlo del precipizio”, le pseudo-semplificazioni rischiano di farci fare un “passo avanti”…
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