Una recente pronuncia del TAR del Lazio ha riproposto il problema relativo alla sufficienza (o meno) della SCIA per lavori di mera modifica del prospetto di un appartamento o se, invece, per essi sia necessario un permesso di costruire.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale amministrativo laziale, infatti, prende spunto da lavori eseguiti da Tizia e consistiti nella realizzazione di una piccola tettoia con superficie di circa 7 mq. a protezione dagli agenti atmosferici di un balcone (che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli intonaci) la cui forma, peraltro, ricalca pedissequamente gli altri balconi esposti sulla stessa facciata.
Gli abusi edilizi in Condominio. Poteri ispettivi e responsabilità dell’Amministratore
In seguito ad un sopralluogo della Polizia Locale di Roma Capitale, il Comune di Roma ordinava la demolizione di detto manufatto, ritenendolo illegittimo, in presenza della sola SCIA (già DIA, così riqualificata in forza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016), trasmettendo contestualmente (e addirittura) gli atti alle competenti Autorità quali notizia di reato, il che comportava anche l’apertura di un procedimento penale a carico di Tizia.
Detto procedimento penale veniva tuttavia definito con l’assoluzione di Tizia perché “il fatto non costituisce reato”, avendo, correttamente, ritenuto il Tribunale che la tettoia fosse riconducibile all’ipotesi di c.d. “edilizia libera” ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Roma, tuttavia, notificava a Tizia l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’ingiunzione alla sospensione dei lavori nel proprio appartamento, qualificando gli stessi come ristrutturazione edilizia e, successivamente, anche la demolizione della tettoia.
Avverso detto provvedimento Tizia, come detto, ricorreva al TAR del Lazio, deducendo, tra l’altro, l’eccesso di potere sul presupposto che l’intervento oggetto del provvedimento stesso non potesse essere considerato una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento in edilizia libera e, per ciò solo, non bisognevole di alcun permesso di costruire.
Il TAR del Lazio (sentenza, n. 11928 del 18.11.202) accoglieva il ricorso di Tizia sostenendo che “sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, come previsto e disciplinato dall’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 (c.f. “Testo Unico dell’Edilizia”).
Conclude il Tribunale amministrativo laziale precisando che detta ultima disposizione (modificata, da ultimo, dal D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020) risulta avere escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si tratti di immobili sottoposti a tutela.
Ne discende che per l’intervento di copertura del balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici (e quindi incidente sull’agibilità del manufatto) era (ed è) sufficiente la sola SCIA e, per tali ragioni, il ricorso di Tizia è stato accolto.
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