Con il Decreto Rilancio, il Governo intendeva agevolare da un lato la ripresa del settore edilizio, in crisi da tempo, dall’altro contribuire alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare degli italiani, aiutandoli ad efficientare le proprie case e trarne così evidenti benefici anche economici.
Finalità sicuramente lodevoli e apprezzabili, ma che sarà difficile raggiungere con norme soggette a continue modifiche e revisioni.
Infatti, il Decreto-Legge n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio appunto) ha subito in circa 21 mesi:
- almeno 12 correttivi (da parte di decreti a propria volta modificati dalle relative leggi di conversione);
- 5 provvedimenti attuativi;
- costretto l’Agenzia delle Entrate a intervenire con continue circolari di chiarimento.
Dopo la conversione in legge avvenuta il 17 luglio 2020, infatti, il testo normativo è stato modificato da:
1) Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
2) Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
3) Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
4) Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
5) Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
6) Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
7) Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
8) Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in attesa di conversione in legge ma immediatamente in vigore).
Nel momento in cui scriviamo questo articolo è in corso la publicazione in Gazzetta Ufficiale di un nuovo provvedimento d’urgenza che rappresenterà la tredicesima modifica al sistema delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
In particolare, si prevede l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-quater: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”
Lo scopo evidente è quello di evitare la frammentazione del credito fiscale attribuendo un codice univoco, una sorta di “bollino”, per renderlo facilmente tracciabile dall’Agenzia delle Entrate.
Ovviamente anche questa modifica, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà un’entrata in vigore transitoria (con deroga dall’1 maggio 2022) e necessiterà di un nuovo provvedimento di modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre, naturalmente, a una nuova modifica alla piattaforma per la comunicazione della scelta delle opzioni alternative.
Da notare che la gran parte delle modifiche derivano da decreti-legge, quindi provvedimenti d’urgenza, dettati, appunto, dall’urgenza di tentare di rimediare ai problemi sorti durante l’applicazione del Decreto Rilancio, nato anch’esso in periodo emergenziale.
Il risultato, però, è che stiamo assistendo ad una sommatoria di emergenze e urgenze, non a una loro risoluzione.
Nella travagliata e per certi versi isterica revisione del superbonus 110%, il Governo lo ha di volta in volta ritoccato per renderlo applicabile anche in caso di abusi edilizi, per renderlo fruibile agli edifici colpiti da eventi sismici, per renderlo compatibile con specifici interventi (ad es, per la coibentazione del tetto, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la ricarica di veicoli elettrici, per i condomini, ecc.), per garantirne la trasparenza inserendo l’obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa per i tecnici asseveratori e l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere.
Poi dalle prime indagini dell’Agenzia delle Entrate e dai rilievi dell’ENEA hanno iniziato a manifestarsi le prime pericolose crepe del complesso normativo, ossia le frodi: oltre 4 miliardi di euro di ecobonus “tarocchi” (il 3% riguarda proprio il superbonus 110%), la più grande truffa allo Stato mai compiuta nella storia della nostra Repubblica, ha dichiarato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Franco. Scattano indagini in tutta Italia, milioni di euro sequestrati, istituti di credito e Poste alzano bandiera bianca dicendo che hanno finito il plafond e non sono più in grado di acquistare crediti.
Il Governo reagisce allora con il Decreto antifrode, disponendo nuove strette soprattutto agli altri bonus fiscali che prevedono l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
Ma non è finita: arriva il Decreto Sostegni-ter, che elimina la cessione multipla del credito fiscale, mandando il tilt tutto il sistema. Dinanzi al rischio di bloccare migliaia di cantieri già aperti e causare il fallimento delle imprese edilizie, il Governo annuncia di voler tornare sui suoi passi riattivando la cedibilità dei crediti, ma “bollandoli”, oltre a rafforzare le sanzioni a carico dei professionisti che, nelle asseverazioni, espongano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attestino falsamente la congruità delle spese, stabilendo una pena (reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro, aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri) di gran lunga superiore a quella prevista dall’art. 481 del Codice Penale per le false attestazioni nell’esercizio di una professione o di un altro servizio di pubblica necessità, di quella prevista dall’art. 515 per il reato di frode, persino da quella prevista dall’art. 640 per il reato di truffa se il reato è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea, il che apre dubbi sulla tenuta costituzionale di tali norme.
In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, nel quale ogni settore sta subendo una propria emergenza, c’era e c’è bisogno di chiarezza, soprattutto per le imprese, le quali necessitano di norme chiare per poter avviare progetti e assumere commesse, tenendo conto che già stanno subendo le variabili impazzite del rincaro delle materie prime.
Appurato che l’annunciata tredicesima modifica non sarà certamente l’ultima, forse sarebbe opportuno iniziare a ragionare sulla quattordicesima, che dovrà necessariamente ritoccare i termini di scadenza del superbonus: urge una nuova proroga dei bonus edilizi, compreso il superbonus 110%.
Ci sono cittadini, ad esempio, che si sono visti derubati con l’inganno del credito fiscale per opera di general contractor senza scrupoli: se verrà confermato il termine del 31 dicembre 2022 per portare in detrazione il superbonus solo se entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi, queste persone, pur non avendo alcuna colpa, lo perderanno definitivamente non avendo il tempo di trovare un’altra azienda, ma soprattutto trovandosi il cassetto fiscale già occupato da una cessione del credito avvenuta a loro insaputa relativa a lavori mai iniziati, con il rischio di subire pure un accertamento fiscale. Insomma, la gestione dell’emergenza e la ripresa dell’economia non possono finire in tragedia.
Superbonus 110% no problem. Il KIT definitivo per l’Amministratore di Condominio
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