Il diritto di accesso ai dati personali trova applicazione anche nel contesto condominiale, e può essere esercitato dall’usufruttuario, anche in assenza del diritto di voto, quando le informazioni oggetto di trattamento siano a lui riferibili. A chiarirlo è un provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 marzo 2014.
Profili fattuali della controversia oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Garante
Il procedimento trae origine da un’istanza presentata da una usufruttuaria di un’unità immobiliare ubicata in un condominio romano, la quale lamentava il mancato rilascio, da parte dell’amministratore, di una copia integrale di una delibera assembleare adottata in data 12 novembre 2013. L’atto in questione conteneva riferimenti diretti alla ricorrente, coinvolta in un contenzioso legale inerente al condominio, in relazione al quale l’assemblea aveva deliberato il riparto delle spese legali.
L’amministratore aveva giustificato il diniego fondandosi sull’assenza di diritto di voto da parte dell’usufruttuaria, trattandosi – a suo dire – di materia rientrante nella gestione straordinaria ai sensi dell’art. 67, sesto comma, disp. att. c.c., disposizione che circoscrive l’intervento dell’usufruttuario alle delibere attinenti all’ordinaria amministrazione. Tale impostazione è stata contestata dalla ricorrente, che ha rivendicato il diritto a conoscere ogni deliberazione che incida sugli oneri economici a suo carico.
La qualificazione giuridica del trattamento dei dati personali all’interno dei verbali assembleari
Nel pronunciarsi, il Garante ha ribadito che il diritto di accesso ai dati personali, oggi sancito dall’art. 15 del GDPR, deve essere garantito a ogni interessato nei confronti del titolare del trattamento, anche quando i dati siano contenuti in documenti redatti da soggetti diversi, quali appunto i verbali di assemblea condominiale. È stato rilevato come la delibera richiesta contenesse dati personali riferibili alla ricorrente, poiché esplicitamente collegata a un procedimento giudiziario che la coinvolgeva direttamente.
La posizione dell’amministratore, che subordinava la conoscibilità del documento alla sussistenza del diritto di voto in assemblea, è stata considerata priva di fondamento normativo. Il Garante ha richiamato il principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento e ha ribadito che la protezione dei dati non può essere invocata per limitare illegittimamente il diritto dell’interessato a conoscere informazioni che lo riguardano.
L’interpretazione dell’art. 67 disp. att. c.c. in relazione al diritto di accesso
È stato evidenziato che l’art. 67, comma 6, disp. att. c.c., pur limitando il diritto di voto dell’usufruttuario alle sole deliberazioni ordinarie, non esclude affatto il suo diritto a essere informato circa le decisioni dell’assemblea, specie quando queste comportino obbligazioni di pagamento. In particolare, l’usufruttuario è tenuto, ai sensi dell’art. 1004 c.c., a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e a concorrere, in solido con il nudo proprietario, alle spese condominiali nella misura prevista dalla legge o dal regolamento. Di conseguenza, l’esigenza di conoscere il contenuto delle deliberazioni incide direttamente sul patrimonio del soggetto, determinando un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza.
Determinazioni conclusive dell’Autorità e precisazioni operative
Accogliendo il ricorso, il Garante ha ordinato all’amministratore di consentire alla ricorrente l’accesso ai dati personali contenuti nella delibera condominiale, sottolineando come l’esercizio del diritto di accesso non implichi necessariamente il rilascio di una copia integrale del documento, ma piuttosto la trasmissione di tutte le informazioni personali, anche per estratto, purché presentate in forma intellegibile. Tale interpretazione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di accesso ai dati deve essere effettivo e non meramente formale.
Considerazioni sistematiche sul rapporto tra trasparenza condominiale e protezione dei dati personali
La decisione in esame consente di chiarire i confini tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione in ambito condominiale, in un’ottica di equilibrio tra esigenze individuali e collettive. L’amministratore, quale soggetto deputato al trattamento dei dati dei condòmini e degli altri soggetti legittimati, è tenuto a garantire il rispetto del principio di trasparenza, che oggi è previsto dagli artt. 5 e 12 GDPR, non ancora in vigore, lo sottolineiamo, al tempo del provvedimento. Ne deriva l’obbligo di adottare misure organizzative idonee a favorire l’accesso alle informazioni personali da parte degli interessati, evitando interpretazioni restrittive che possano compromettere la loro capacità di partecipare consapevolmente alla gestione condominiale.
La vicenda, infine, conferma che la privacy, lungi dall’essere una barriera informativa, costituisce uno strumento di tutela della persona anche nelle dinamiche relazionali proprie della vita condominiale, dove i diritti di proprietà, di uso e di informazione devono essere armonizzati alla luce del principio di correttezza e lealtà nei rapporti tra soggetti coinvolti nella comunione.
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