Il TAR Lazio si è pronunciato in merito al bilanciamento tra il diritto di accesso agli atti amministrativi, riconosciuto a un condomino (o a un soggetto titolare di un diritto reale), e il diritto alla riservatezza degli altri condòmini.
La sentenza n. 2028/2025, infatti, stabilisce che il diritto di accesso prevale, purché sussista un interesse diretto, concreto e attuale a tutelare una situazione giuridicamente rilevante, come avvenuto in questo caso.
La vicenda: dai fatti al TAR
La questione nasce da una serie di richieste di accesso agli atti presentate da un condomino (usufruttuario) al Municipio Roma VIII, per ottenere documenti relativi a presunti abusi edilizi nel condominio.
I proprietari interessati si erano opposti, lamentando un “assedio di accessi” privo di legittimazione e finalizzato a un controllo generalizzato e, secondo loro, persecutorio.
Dopo un primo rigetto per carenza d’interesse (sentenza 17885/2023), il TAR è stato nuovamente investito della questione, questa volta valutando anche il diritto al risarcimento per la presunta violazione della privacy.
Nessun risarcimento se l’accesso è legittimo
Con la sentenza in commento, il TAR ha respinto il ricorso dei proprietari, ritenendo legittimo l’operato del Municipio.
Invero, l’usufruttuario, pur non essendo residente, ha diritto di accesso agli atti depositati presso il Comune se l’interesse è concreto e attuale (es. tutela delle parti comuni e segnalazioni di abusi edilizi).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti attraverso cui si è estrinsecata l’attività di repressione degli abusi edilizi, peraltro nei confronti non solo di un proprietario, ma anche l’autore delle segnalazioni che hanno condotto all’adozione degli atti ai quali egli chiedeva di avere accesso e, in questa veste, «egli pertanto è legittimato ad agire avverso l’eventuale inerzia serbata dall’amministrazione in ordine all’attivazione dei poteri di vigilanza edilizia conferiti dagli artt. 27 e seguenti del d.P .R. n. 380/2001 (per tutte si veda, di recente, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 690 del 18.11.2024 e precedenti, anche d’appello, ivi citati)».
Quanto al termine di stand still, consistente nel termine di 15 giorni per presentare le opposizioni all’ostensione degli atti, secondo il Tribunale procedente non si applica alle istanze di accesso documentale ex L. 241/1990 e DPR 184/2006, ma solo all’accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013.
A ciò si aggiunga che il diritto alla riservatezza cede il passo quando l’accesso serve a tutelare diritti giuridicamente rilevanti, come nel caso di abusi edilizi in condominio.
Ne consegue che nessun risarcimento per la lesione della privacy è dovuto, poiché il controinteressato aveva pieno diritto di accedere ai documenti per tutelare il proprio interesse di condomino.
Conclusioni: cosa cambia per il condominio e l’amministratore
Questa sentenza è un campanello d’allarme per gli amministratori e i proprietari, in quanto le richieste di accesso agli atti da parte dei condomini o di titolari di diritti reali rivolte alla Pubblica Amministrazione non possono essere respinte con leggerezza, nemmeno invocando la privacy altrui.
In tali ipotesi, è fondamentale verificare sempre l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, informare correttamente i controinteressati, pur senza violare le norme specifiche per l’accesso documentale (L. 241/1990).
Una gestione oculata dell’accesso agli atti è oggi più che mai un elemento chiave per evitare contenziosi e tutelare la trasparenza in condominio.
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