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Adempimenti fiscali 2025: la Certificazione Unica

Adempimenti fiscali 2025: la Certificazione Unica

Uno degli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore è la predisposizione e l’invio delle Certificazioni Uniche per l'anno 2024.

Uno degli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore è la predisposizione e l’invio delle Certificazioni Uniche per l’anno 2024.

Cos’è la Certificazione Unica

La Certificazione unica 2025 (Cu), è un’attestazione che contiene specifiche informazioni la cui incombenza, in ambito condominiale, ricade sull’amministratore di Condominio che può delegare anche altro soggetto di propria fiducia.

L’attestazione in discorso attiene:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • le provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

A chi va rilasciata la Certificazione del 2025

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo 2025 (in quanto il termine usuale del 16 marzo, cade di domenica).

Tuttavia, dato che gli autonomi non fanno il mod. 730, ma predispongo ed inviano l’Unico  si può inviare senza sanzioni entro la scadenza dell’invio del mod. 770/2025 che è 31/10/2025.

Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

L’ invio della Certificazione

Dovranno essere certificate le fatture pagate dal Condominio ai fornitori nell’anno 2024.

La certificazione sarà visualizzata da ogni fornitore sul proprio cassetto fiscale, per la propria quota di competenza.

Novità: esenzione dall’invio in relazione alle fatture emesse dai forfettari

“A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oppure il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” (DPR n. 322/1998, art.4, comma 6-septies, introdotto dal Dlgs n. 01/2024, art.3).

Si tratta di una novità rispetto alla Certificazione Unica precedente (inviata nell’anno 2024 per compensi corrisposti nel 2023) – che, dunque, sarà l’ultima inoltrata – e riguarda i soggetti operanti col regime forfettario con compensi erogati nell’anno di imposta 2024: per essi non è più dovuto l’invio della CU alle entrate.

Come evidenziato dal legislatore, la ratio della nuova norma su fonda sul fatto che dal 01 gennaio 2024 anche per i forfettari vige l’obbligo di fatturazione elettronica e quindi con passaggio per lo SDI.

Gianluigi Palombo

Dottore Commercialista – Tribunale di Cassino

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