L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Il provvedimento contiene modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.
Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
La Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione l’affitto di beni immobili.
Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione:
- i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati;
- i “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
A dover comunicare i dati all’Agenzia delle entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Il primo scambio sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.
N_FIS_21112023_PROVVEDIMENTO pdf
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