Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0803219961 | 3402464960

Agcom e fibra in condominio: le assemblee condominiali non servono a nulla.

Agcom e fibra in condominio: le assemblee condominiali non servono a nulla.

Le linee guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolineano l'obbligo di accogliere la fibra ottica negli edifici e ricordano che le assemblee condominiali non servono a nulla.

“L’analisi delle tendenze tecnologiche e della domanda indica che la fornitura di molti prodotti, servizi e applicazioni sarà sostenibile soltanto in presenza di reti di fibra ottica installate fino a un punto d’accesso fisso o senza fili situato in prossimità dell’utente finale”.

E’ questo – in sintesi – il diktat espresso dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il cui Consiglio ha adottato nei giorni scorsi le linee guida finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dalla Commissione Europea, che prevedono – entro il prossimo 2025 –  “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività internet che offra un downlink   di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit”. 

Gli abusi edilizi in Condominio. Poteri ispettivi e responsabilità dell’Amministratore

Tradotto in soldoni, significa che la corsa verso la conquista tecnologica degli edifici dovrà essere più spinta, dal momento che l’intento dichiarato è quello di  velocizzare la realizzazione di una copertura FTTH (Fiber To The Home)sia nelle aree bianche nell’ambito del piano strategico Banda Ultra Larga, sia per le aree nere e grigie del Paese, con piani di copertura in fibra ottica con investimenti di natura privata”.

Del resto, le richiamate  “linee guida” licenziate dall’Agcom si riferiscono proprio all’accesso ai condomìni per la realizzazione di reti in fibra ottica, forse per supplire alla generale disinformazione che ha finora contrassegnato il lento  avanzamento della rete FTTH, o forse per rimediare alla mancata comprensione di specifiche disposizioni legislative che – da tempo – hanno accreditato Open Fiber quale esclusivo operatore delegato  alla  modernizzazione della connettività del Belpaese.

Ci riferiamo – come già più volte sottolineato – al decreto legislativo n. 259/2003 “codice delle comunicazioni elettroniche”, al decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e al decreto legislativo n. 33/2016 “decreto fibra”, i quali  hanno effettivamente spianato la strada per il recupero del divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione e tutti coloro che non sono raggiunti da internet o hanno connessioni poco performanti, incapaci dunque di supportare l’inarrestabile corsa ai servizi digitali.

Pochi però sanno che Oper Fiber, società per azioni wholesale only (che significa venditrice all’ingrosso) è stata fondata alla fine del 2016 dall’Enel e dalla Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo di realizzare, gestire e mantenere una rete nazionale di infrastrutture per banda ultralarga, rendendola disponibile alle diverse società di telecomunicazioni che ne vogliono  commercializzare i servizi in fibra ottica.

“La nostra missione – si legge nello spazio web di Open Fiber  – persegue gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea, dalla Strategia Italiana per la banda ultra larga e dalla Gigabit Society. Un piano che permette di stabilire i livelli minimi di connettività in tutti i Paesi europei per cittadini, istituzioni e aziende”.

A tutela del cittadino del terzo millennio e della sua esigenza di navigare, Il decreto fibra aveva dunque già stabilito che “il proprietario od il condòmino non possono opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà, e che lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti.

Mentre ci chiediamo, perciò, quale effettivo spazio decisionale sull’argomento potrà più essere riservato ad amministratori e amministrati, il recente protocollo reso dall’Agcom ci riporta nuovamente – e bruscamente – alla realtà, evidenziando che ove  non sia già presente nell’edificio un impianto di tal fatta, agli interventi disposti per le aree esterne all’immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell’edificio e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali.

E così, con molto garbo, attraverso l’articolo 2 delle suddette linee guida “si ricorda ai condomini che non è necessario, in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente, procedere a convocare assemblee condominiali per avviare la cablatura”.

Eccolo il diktat, forte e chiaro: proprietà privata o no, l’internet si farà senza troppe storie e senza dover chiedere il permesso a nessuno, ed è già tanto che si stia tentando – attraverso il varo delle richiamate linee guida –  di conciliare le esigenze degli operatori con quelle dei condòmini. Dunque fate silenzio e aprite la porta: anche se non siete d’accordo,  lo Stato ha già deciso per voi.

Quaderno 1: Liti in Condominio aspetti operativi e casi pratici

©Riproduzione riservata

Avv. Michele Zuppardi

Viale Trentino, 79 - 74121 Taranto (TA) 099 735 3000 postazuppardi@gmail.com http://www.studiozuppardi.it

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?