Non c’è due senza tre.
Il provvedimento emesso ieri, è il terzo in merito al decreto controlli. Ricordiamo, che poco più di una settimana, fa sono state pubblicate le FAQ.
Successivamente è stata pubblicata la Circolare 16/E che ha tentato di chiarire alcuni aspetti opachi della normativa. Da ultimo il Governo sta tentando una manovra cercando di far confluire il DL n. 157 all’interno del ddl Bilancio (vedi articolo di ieri) con l’emendamento 9.2000.
Un provvedimento su cessione e sconto
Il comma 5 del richiamato articolo 122-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
Proprio ieri l’Agenzia ha pubblicato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate siglato Prot. n. 340450/2021 con il quale si fissa i criteri, le modalità e i termini delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto-legge), introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Attraverso il provvedimento vengono identificati i profili di rischio, da tenere in conto per il controllo preventivo delle comunicazioni di cessione e sconto, e fornite indicazioni sulle modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
In estrema sintesi: se al termine del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Il provvedimento del Direttore AdE è disponibile qui —> allegato.
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