In caso di mora nel pagamento di contributi che si sia protratta per oltre un semestre, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Così recita il testo dell’articolo 63 disp. att. cod. civ., e per questo molti condòmini chiedono insistentemente all’amministratore di turno che si faccia giustizia…
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