“Colui che conosce solo il suo proprio lato della questione, ne conosce ben poco”. Riprendendo il pensiero del grande filosofo britannico John Stuart Mill, sulla scorta delle considerazioni che seguono, saremmo portati ad affermare che il c.d. Superbonus 110% (introdotto dal c.d. Decreto Rilancio, convertito nella L. 17 luglio 2020, n.77) e le attività proprie delle numerose figure professionali ad esso connesse, siano -purtroppo- disconosciute anche da chi dovrebbe costituire per gli operatori del settore una guida sicura ed un riferimento costante.
Qualche giorno fa, l’Avv. Rosario Dolce, dalle colonne di un autorevole quotidiano specializzato, sottolineava come l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 913-471/2020, presentato da un Condominio che aveva intenzione di accedere alle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica delle parti comuni del fabbricato, abbia sancito la non detraibilità fiscale del compenso dovuto all’amministratore per le per innovazioni disciplinate dall’art. 1120 c.c. o per gli interventi di manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all’articolo 1135 c. c., a meno che, allo stesso, non venga espressamente riconosciuta la qualifica di “responsabile dei lavori”.
Ebbene, tale pronuncia pare allo scrivente –contemporaneamente- gravemente lesiva dei diritti dei condòmini, destinatari finali degli eventuali benefici fiscali connessi al Superbonus 110% -che può, a buon diritto essere ricompreso tra le attività di natura straordinaria di cui sopra-; fortemente penalizzante per l’amministratore medesimo e, non da ultimo, apertamente contrastante con il dettato del T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vediamo perché.
A meno che non si voglia sostenere ed incoraggiare la prassi per la quale l’amministratore -che è già committente delle opere per espressa previsione del D. Lgs. 81/08- debba necessariamente essere anche responsabile dei lavori, il giusto compenso a questi dovuto per l’attività prestata ed esorbitante l’oggetto del proprio mandato, in quanto non ricompresa nelle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., resta integralmente a carico dei condòmini, senza che gli stessi possano portarlo in detrazione.
L’amministratore, a meno che non sia disposto ad assumere tutte le responsabilità connesse al ruolo di “responsabile dei lavori”, traendone un vantaggio economico non sempre adeguatamente commisurato ai rischi, viene –di fatto- ingiustamente privato della legittima facoltà di nominare un terzo soggetto cui trasferire le responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito, ai sensi dell’art. 93 n.1 del D. Lgs. 81/08.
Ricordiamo, al riguardo che, dal combinato disposto degli artt. 89, n. 1, lett. c) e art. 93, n. 1 del T.U. si ricava la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del Committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il Committente intende trasferire al Responsabile dei lavori.
Affinché operi, pertanto, il trasferimento al Responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al Committente, tale incarico deve essere necessariamente cristallizzato in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione dei compiti affidati.
Infine, come già ricordato, l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 913-471/2020 pare contrastare apertamente con il citato T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto –di fatto- cassala vigenza di una norma -il citato art. 93 del D. Lgs. 81/08- che riconosce, viceversa, espressamente, la possibilità della nomina del responsabile dei lavori come figura altra e distinta da quella del committente.
Come si evince, dunque, un parere che scontenta tutti e del quale, oltretutto, chi scrive non condivide le ragioni di fondo.
Da un’attenta lettura dello stesso, infatti, si ricava che il principio oggi in commento si basa su un’errata interpretazione del ruolo dell’amministratore condominiale, atteso che l’Agenzia delle Entrate non delinea correttamente i limiti delle attività qualificanti la natura del contratto di mandato del gestore dell’altrui proprietà immobiliare.
Più semplicemente, sostiene testualmente l’Amministrazione Finanziaria:“l’amministratore che si sia limitato ad assumere il ruolo di committente (…) si è limitato a svolgere un’attività che rientra tra i suoi compiti istituzionali che tra l’altro consistono nel disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi comuni, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini.”
Tale interpretazione, per la quale il contratto di mandato che vincola l’amministratore ai propri amministrati -ed il relativo compenso annuo preventivato ed approvato in sede assembleare- debba ordinariamente ricomprendere anche il ruolo e le responsabilità –oltre che i compensi- dell’amministratore come committente, nel caso di appalto di opere straordinarie e, dunque, di accesso al Superbonus 110%, non pare sostenibile, oltre che decisamente eccedente le attribuzioni proprie della figura, di cui all’art.1130 c.c.
In questo senso, molteplici sono le pronunce di legittimità e di merito secondo le qualiil potere di deliberare la stipula di contratti con i terzi relativi a lavori di manutenzione straordinaria è attribuito in via esclusiva all’assemblea, mentre, fra gli atti conservativi attribuiti alla competenza dell’amministratore rientrano solo gli atti di conservazione della cosa comune di natura ordinaria o gli atti urgenti di non rilevante entità, che siano necessari per la salvaguardia dell’integrità della proprietà comune. (Trib. di Roma, Sent. n. 17115 del 10.09.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 24133 del 24.10.2013; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 14618 del 17.06.2010)
Resta, allora, ancora una volta come tante altre, a conclusione di una nota a commento di una pronuncia, una strana sensazione; l’idea che il Condominio e tutte le figure che, direttamente o indirettamente, ruotano attorno ad esso vengano –spesso- considerate con superficialità e leggerezza, o, comunque, con un elevato grado di approssimazione, certamente non adeguato alle difficoltà della materia, quasi si trattasse di vicende proprie di …… “Figli di un Dio Minore”.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento