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Anche gli studi associati possono amministrare un Condominio: la Corte di Firenze legittima la nomina

Anche gli studi associati possono amministrare un Condominio: la Corte di Firenze legittima la nomina

Una sentenza innovativa conferma che anche gli studi professionali associati, pur privi di personalità giuridica, possono gestire condomìni: cambia lo scenario per l’amministrazione condominiale.

Con il decreto del 12 maggio 2025, la Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che uno studio professionale associato può legittimamente essere nominato amministratore di condominio, anche se privo di personalità giuridica.

La Corte ha respinto il reclamo di due condomini contrari alla nomina, affermando che tale forma organizzativa può essere considerata un autonomo centro di imputazione giuridica.

Il fatto e le questioni giuridiche

La vicenda nasce a Pisa, dove un’assemblea condominiale ha nominato quale amministratore uno studio associato composto da due professionisti.

Alcuni condomini hanno impugnato la nomina, lamentando che l’associazione non avesse soggettività giuridica e che, pertanto, non potesse stipulare un valido contratto di mandato e assumere l’incarico.

Il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso, e tale decisione è stata confermata in sede di reclamo dalla Corte fiorentina.

La pronuncia si colloca nel solco già tracciato dalla Cassazione (Cass. 2332/2022 e 22840/2006), che riconosce agli studi professionali una forma di soggettività giuridica attenuata, sufficiente per assumere obblighi e diritti, inclusi quelli derivanti dalla nomina ad amministratore.

Invero, giova precisare che l’incarico di amministratore può essere conferito agli stessi condomini. Oggi, l‘incarico viene conferito a professionisti esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte all’amministratore dalle leggi speciali. Secondo la  Suprema Corte (Cfr. Cass., sent. n. 22840 del 24/10/2006), «è ragionevole pensare – avuto riguardo al continuo incremento dei compiti – che questi possano venire assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami».

Tale considerazione è ulteriormente avallata da quanto previsto dall’art. 71bis, c. 3, Disp. Att. c.c., a mente del quale «possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice».

Inoltre, si ribadisce e si precisa che non è necessaria la designazione nominativa di un singolo professionista responsabile, purché siano rispettati i requisiti dell’art. 71-bis disp. att. c.c. da parte dei membri operativi. Questo principio conferisce maggiore flessibilità alle compagini professionali e si traduce in una reale apertura all’evoluzione delle strutture gestionali.

Sotto il profilo, la Corte fiorentina ha chiarito che l’obbligo di aggiornamento non implica una cadenza rigida, ma solo la partecipazione effettiva ad attività formative periodiche, smorzando le contestazioni basate su presunti inadempimenti formativi.

I profili operativi emergenti

La sentenza rappresenta un punto di svolta per la figura dell’amministratore condominiale e le modalità di svolgimento della professione.

. Per gli amministratori e i professionisti del settore si apre ora una nuova prospettiva, che premia la competenza e l’organizzazione rispetto a rigide formalità giuridiche.

La Corte di Appello di Firenze ha rigettato ogni doglianza promossa in appello e ha ribadito che la soggettività giuridica piena non è necessaria ai fini della validità della nomina e della conseguente assunzione dell’incarico.

Ne deriva che l’eventuale forma di “studio associato”, che nasce quale aggregazione di interessi, è senz’altro idonea ad assumere gli incarichi di amministrazione condominiale, confermandosi quale forma organizzativa pienamente legittima e funzionale, capace di offrire un servizio multidisciplinare e più strutturato

In linea con la giurisprudenza dominante in merito, infine, si conferma che – nel caso di nomina di amministratore che esercita l’attività nella forma della persona giuridica, la mancata indicazione di un referente unico non costituisce irregolarità.

Si aprono, pertanto, nuove frontiere dell’amministrazione di condominio, avallate dalla giurisprudenza che individua nella complessità della professione la ragione per cui il futuro della gestione immobiliare dovrà essere affidato – a prescindere dalla formalizzazione dei rapporti e della forma giuridica – a realtà strutturate per affrontare i sempre più variegati aspetti contabili, tecnici e gestionali.

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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