L’Agenzia delle Entrate tramite il sito Fisco Oggi, rispondendo a un contribuente che sta per stipulare un contratto di compromesso, ha precisato che quest’ultimo ha diritto alla detrazione del 110% del Superbonus anche il futuro acquirente dell’immobile oggetto degli interventi agevolati, a patto che ci sia un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato.
La domanda posta è stata la seguente: Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di “promissario acquirente” ho diritto ad usufruire del Superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?
Questa è la risposta pubblicata: In linea generale, il Superbonus spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Si conferma che, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto legge n. 34/2020), tra i soggetti aventi il diritto di richiedere la detrazione del 110% rientra anche il futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati (circolare n. 24/2020, punto 1.2). È necessario, tuttavia, che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.
In tale situazione, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.
fonte: fiscooggi.it
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