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Appalti edili in condominio irregolari. L’Agenzia delle Entrate lancia una nuova piattaforma per i controlli

Appalti edili in condominio irregolari. L’Agenzia delle Entrate lancia una nuova piattaforma per i controlli

Con l’aumento esponenziale dei cantieri anche le responsabilità in capo all’amministratore di condominio crescono.

Attivazione della piattaforma MoCoa (Monitoraggio congruità occupazionale appalti)

Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in edilizia

Geom. Matteo Dozio – Avv. Peter Geti

Il beneficio fiscale introdotto dal Decreto rilancio nella misura del 110% e la possibilità di cedere i crediti maturati anche per gli altri bonus fiscali (ristrutturazione, efficientamento energetico, sismabonus e bonus facciate) hanno scoperchiato il proverbiale “vaso di Pandora”.

L’aumento esponenziale dei cantieri, delle responsabilità in capo all’amministratore di condominio e dei condomini, che potrebbero trovarsi a dover restituire gli importi versati, con una sanzione che può ammontare al 200% del valore del beneficio fiscale, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi casi di “irregolarità”, ha posto l’accento anche sull’attività di qualificazione e verifica di regolarità delle imprese esecutrici.

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La verifica dell’idoneità tecnico-professionale. L’art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 pone, in capo al Committente o al Responsabile dei lavori, un onere di verifica dell’idoneità tecnica e professionale degli appaltatori che comprende – tra gli altri – l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Preme precisare che tale verifica non può limitarsi ad una mera richiesta documentale, che non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l’appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente (Cfr. art. 43 del Codice penale).

Ne consegue che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non lesivo dell’integrità psicofisica altrui.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tra i documenti da richiedere e verificare in sede di affidamento di appalto vi è anche il DURC, consistente nell’attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile.

A partire dal 1 luglio 2015, il DURC viene richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, disponibile sul sito INPS, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione, generando un documento (in formato PDF) che certifica tale situazione di regolarità.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Tale documento, tuttavia, dichiara una situazione di regolarità nella contribuzione INPS, INAIL e Cassa edile che può ben essere superata dalla totalizzazione e conseguente rateizzazione degli importi dovuti, finendo – di fatto – per consentire l’acquisizione di una dichiarazione di validità che consente di operare nei 120 giorni, ma senza certezza dell’effettivo assolvimento degli oneri contributi e retributivi da parte dell’appaltatore.

Il DURC di congruità. Per contrastare in modo più determinato il fenomeno del lavoro nero, il Governo ha istituito un ulteriore documento: il DURC di congruità, che consente la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in edilizia.

A partire dal 1 novembre 2021, tutte le denunce di inizio lavori che saranno presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità sia che i lavori siano eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che siano eseguiti ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai fini della verifica, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’appaltatore principale (o General Contractor) alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, in relazione:

  • al valore complessivo dell’opera
  • al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa
  • alla committenza
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica della congruità, di fatto, valuta l’incidenza del costo della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’appalto, tenendo conto degli indici minimi di congruità definito con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.

Il protocollo prevede che il committente o l’impresa affidataria debba richiedere, in via telematica mediante il portale CNCE EdilConnect, il rilascio del DURC di congruità in relazione a tutti lavori di pari o superiore a euro 70.000, prima dell’erogazione del saldo finale.

In caso di esito negativo, in assenza di congruità, la Cassa Edile evidenzierà analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line, con iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La Banca dati per il monitoraggio della congruità. L’ultimo tassello di tale percorso è stato posizionato lo scorso 12 gennaio, con l’attivazione della piattaforma MoCoa (Monitoraggio congruità occupazionale appalti), strumento di monitoraggio in grado di tracciare l’operato delle aziende negli appalti pubblici e privati, scoraggiando pratiche sleali che danneggiano i lavoratori coinvolti e possono originare fenomeni di dumping contrattuale.

In una prima fase, l’adesione alla piattaforma è volontaria, tramite accordo tra committenti, sempre più spesso chiamati a rispondere come obbligati in solido, e appaltatori.

MoCoa opera un’attività di data mining e data crossing, ricercando tra i dati dell’appalto definiti dal committente e quelli dichiarati nei flussi Uniemens dagli appaltatori e subappaltatori e consente di rilevare tempestivamente eventuali comportamenti non corretti, definendo le necessarie azioni correttive.

L’azienda committente registra l’appalto nel servizio MoCoa messo a disposizione dall’Istituto, il sistema, analogamente a quanto già avviene nel settore degli appalti pubblici, genera un Codice identificativo appalto (CIA) e lo invia tramite Pec agli appaltatori e sub-appaltatori. Questi ultimi, accedendo al sistema tramite il codice Cia, registrano i lavoratori allocati sullo specifico appalto indicando anche la percentuale di allocazione mensile degli stessi. Il sistema analizza e confronta i dati dell’appalto registrati in MoCoa con quelli presenti nel flusso UniEmens e genera, riportandone gli esiti, il Documento di congruità occupazionale Appalti (DocOA).

Geom. Matteo Dozio – Avv. Peter Geti

Le nuove responsabilità civili dell’Amministratore di Condominio

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Una replica a “Appalti edili in condominio irregolari. L’Agenzia delle Entrate lancia una nuova piattaforma per i controlli”

  1. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#015
    DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
    Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
    (articolo così modificato dall’art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
    Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
    (articolo così modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)
    1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, ……

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