La questione. L’istante esegue i seguenti servizi di installazione dei ripartitori di calore e, contestualmente, il servizio di lettura degli stessi; servizio di sola lettura di ripartitori da lei già installati; servizio di lettura dei ripartitori, già installati precedentemente da altre ditte. Alla luce delle prestazioni svolte, l’istante ha chiesto al Fisco:
- se, in considerazione del fatto che si tratta di una prestazione accessoria a quella di installazione dell’impianto, in tutti e tre i casi il servizio di lettura sconta l’aliquota Iva agevolata al 10%;
- se, prescindendo dalla natura accessoria della prestazione di lettura rispetto all’installazione dei ripartitori, la prestazione di lettura compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al Dlgs n. 115/2008 o svolta contestualmente, seppur con separato contratto a detto Servizio Energia, possa usufruire dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
Prestazione accessoria. La Corte di giustizia (Causa C-76/99) ha precisato che una prestazione è “accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. In applicazione di tale principi, con la risoluzione n. 230/2002, il Fisco ha affermato che non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, poiché è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con quella principale.
Le soluzioni fornite dall’Agenzia dell’Entrate. Secondo il Fisco, quanto al primo quesito, l’Agenzia ritiene che non sussiste la descritta accessorietà tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione degli apparecchi. Difatti, le due prestazioni hanno un’autonoma e distinta funzione e, di conseguenza, il servizio di lettura di ripartitori di calore deve essere assoggettato all’aliquota Iva ordinaria pari al 22 per cento.
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia ricorda che il punto 122), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, prevede l’aliquota del 10% sulle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.
Detto ciò, l’Agenzia precisa che il corrispettivo previsto per la lettura dei contatori possa scontare l’aliquota Iva ridotta, pari al 10% solo se la società ha stipulato un “contratto di Servizio Energia”, nei termini disciplinati dal Dlgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all’interno dei condomìni).
Diversamente, nel caso in cui la prestazione non sia prevista da tale tipologia di contratto ma sia eseguita in forza di un autonomo contratto, la prestazione di lettura dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Questa è la risposta n. 163 del 3 giugno 2020 fornita dall’Agenzia dell’Entrate
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