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Cosa accade se l’amministratore usa il denaro di un condominio per pagare le spese di un altro stabile dallo stesso gestito?

Cosa accade se l’amministratore usa il denaro di un condominio per pagare le spese di un altro stabile dallo stesso gestito?

Il nuovo articolo 1129 del codice civile obbliga l’amministratore a far transitare il denaro dei condòmini sul conto corrente intestato al condominio.

La riforma in materia condominiale ha modificato l’art. 1129 c.c., obbligando l’amministratore a far transitare il denaro dei condòmini sul conto corrente intestato al condominio.

Tale norma aveva come finalità quella di impedire o, quanto meno, di rendere più difficile ad un amministratore di appropriarsi del denaro del condominio utilizzandolo per altri fini. Tuttavia, ciò ha reso il reato più complesso ma non impossibile da commettere.

Secondo la giurisprudenza un amministratore commette il reato di appropriazione indebita quando il denaro del condominio:

  1.  è stato da lui speso;
  2. è stato da lui accreditato sul proprio conto (Cass., sent. n. 33547/2016);
  3. è stato da lui usato per qualunque altro scopo estraneo al condominio di riferimento.

Inoltre, l’amministratore rischia una condanna per appropriazione indebita anche quando, cessato il mandato,omette la restituzione dei documenti relativi all’amministrazione di un condominio (Cass., sent. n. 31192/2014; sent. n. 29451/2013; sent. n. 40906/2012).

Chi può querelare l’ex amministratore?

Spetta al nuovo gestore della cosa comune, e quindi al neo-amministratore, presentare, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale, la querela contro il precedente rappresentante al fine di tutelare gli interessi del condominio.

Ma cosa accade se l’assemblea non autorizza l’amministratore alla presentazione della querela? Di recente ha risposto a questa domanda la Suprema Corte di cassazione secondo cui, per proporre validamente una istanza di punizione, occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà dell’assemblea volta a conferire l’incarico all’amministratore di perseguire l’ex gestore del condominio in ordine ad un fatto lesivo del patrimonio comune (Cass., sent. n. 12410/2020; sent. n. 6197/2010).

Dunque, è solo il neo-amministratore ad avere la competenza per presentare la querela, ma previa autorizzazione dell’assemblea, e non altri: né i singoli condòmini né eventuali delegati degli stessi, come nel caso posto alla cognizione della Suprema Corte nella suddetta pronuncia dell’anno 2020. Questo perché non bisogna dimenticare che il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni, pertanto, l’espressione della volontà di presentare la querela deve necessariamente passare attraverso l’assemblea, quale strumento di decisione collegiale.

Quando e come è possibile querelare l’amministratore? 

Il momento importante per poter procedere al deposito di una querela contro l’ex amministratore di condominio è quello della fine del suo mandato. Infatti, è solo allora che per l’amministratore sorge l’obbligo della restituzione di eventuali somme (e dei documenti) condominiali di cui ha la disponibilità in virtù del proprio ufficio perché è in quel momento che egli dimostrala propria volontà di consegnare oppure di trattenere indebitamente il denaro (o i documenti).

La denuncia-querela può essere sporta recandosi presso le Forze di pubblica sicurezza, come i carabinieri e la polizia, o facendosi aiutare da un avvocato di fiducia o, ancora, depositando la querela presso la Procura della Repubblica competente. Inoltre, la stessa andrà presentata inderogabilmente entro novanta giorni dalla data in cui il mandato dell’amministratore è cessato.

Quali sono le conseguenze civili in caso di appropriazione indebita da parte dell’ex amministratore?

Rientra nelle facoltà del condominio quella di agire in danno all’ex amministratore con un’azione civile di risarcimento. Scopo che il condominio può realizzare o con la sua costituzione come parte civile nell’eventuale processo penale (Cass. sent. n. 3958/2014) o con una separata azione civile di risarcimento del danno.

Infatti, l’amministratore che si è appropriato indebitamente del denaro del condominio oltre a dover restituire le somme sottratte, è tenuto a risarcire al condominio il danno, anche eventualmente quello non patrimoniale come il danno morale. Ma attenzione: affinché l’obbligo risarcitorio in sede penale si verifichi è necessario che il condominio si sia costituito come parte civile nel giudizio. Solo in questo caso, infatti, il giudice penale può stabilire, come sanzione accessoria alla condanna penale, che l’eventuale sospensione dell’esecuzione della pena (che può arrivare sino a sei anni di reclusione) non sia concessa se il condannato non restituisce al danneggiato il dovuto. Senza costituzione del condominio, invece, tale tipo di statuizione non è possibile.

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Avv. Samantha Mendicino

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