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Ascensore in condominio: quando il giudice può negare la sospensione della delibera

Ascensore in condominio: quando il giudice può negare la sospensione della delibera

Il Tribunale di Venezia chiarisce che la semplice contestazione dell’opera non basta per ottenere la sospensione della delibera assembleare. Decisiva, nel giudizio cautelare, è la prova di un danno realmente irreparabile.

Le richieste di installazione di ascensori e piattaforme elevatrici nei condomìni storici sono sempre più frequenti. Da un lato vi è l’esigenza di eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità degli edifici; dall’altro emergono spesso conflitti con altri condomini che lamentano limitazioni nell’utilizzo delle parti comuni, pregiudizi alle proprietà esclusive o alterazioni del pregio architettonico dell’immobile.

L’ordinanza del Tribunale di Venezia offre un’importante occasione per comprendere quali siano i presupposti necessari per ottenere, in via d’urgenza, la sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare che autorizza questo tipo di interventi.

Il caso

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera condominiale che aveva approvato la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno della corte gotica di un edificio veneziano.

Secondo i condomini ricorrenti, la delibera presentava numerosi profili di illegittimità: dalla carenza dell’ordine del giorno alla violazione dell’art. 1102 del codice civile, fino al possibile pregiudizio per il valore della proprietà privata, per il decoro storico dell’edificio e per la possibilità di realizzare, in futuro, un diverso impianto elevatore utilizzabile anche da loro.

Dopo un primo rigetto della richiesta cautelare, gli stessi condomini hanno riproposto l’istanza sostenendo che erano sopravvenuti fatti nuovi, tra cui una nota della Soprintendenza e un provvedimento del Consiglio di Stato che aveva sospeso l’efficacia dell’autorizzazione amministrativa.

La decisione del Tribunale

Il Collegio ha confermato il rigetto della sospensione.

La motivazione si sviluppa su due profili fondamentali.

Il primo riguarda il metodo processuale. Le questioni già esaminate nella precedente ordinanza cautelare, e non tempestivamente reclamate, non possono essere riproposte semplicemente presentando una nuova istanza.

Il secondo riguarda il requisito del periculum in mora, cioè il rischio che, nelle more del giudizio, si produca un danno grave e irreparabile.

Per il Tribunale tale requisito non risulta dimostrato. Anche ipotizzando che le ragioni dei ricorrenti possano trovare conferma nel giudizio di merito, l’opera autorizzata è stata ritenuta tecnicamente rimovibile e, quindi, idonea a consentire il ripristino dello stato dei luoghi in caso di successivo annullamento della delibera. Proprio questa possibilità di eliminare l’intervento esclude, secondo i giudici, l’irreparabilità del danno richiesta per la tutela cautelare.

Il rapporto tra giudice civile e giudice amministrativo

Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza riguarda il rapporto tra il procedimento civile e quello amministrativo.

Nel frattempo, infatti, il Consiglio di Stato aveva sospeso l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza.

Il Tribunale chiarisce però che i due giudizi perseguono finalità differenti.

La sospensione amministrativa può incidere sulla valutazione della fondatezza della domanda, cioè sul cosiddetto fumus boni iuris, ma non modifica automaticamente la valutazione del periculum, che deve essere accertato autonomamente dal giudice civile.

Questo significa che una decisione favorevole ottenuta davanti al giudice amministrativo non comporta necessariamente la sospensione della delibera condominiale.

Cosa significa, in concreto, per i condòmini

L’insegnamento dell’ordinanza è particolarmente utile per chi si trova ad affrontare controversie analoghe.

Contestare una delibera assembleare non è sufficiente per bloccarne immediatamente gli effetti.

Occorre dimostrare, con elementi concreti e attuali, che l’esecuzione della decisione produrrà un danno non più eliminabile attraverso la futura sentenza di merito.

Operativamente, questo significa che chi intende chiedere la sospensione della delibera deve predisporre fin dall’inizio una documentazione tecnica capace di dimostrare l’effettiva irreversibilità del pregiudizio. Se invece il danno può essere eliminato mediante la rimozione dell’opera o il ripristino dello stato originario, sarà molto più difficile ottenere un provvedimento cautelare favorevole.

Per gli amministratori di condominio, la decisione rappresenta invece un’ulteriore conferma dell’importanza di accompagnare interventi particolarmente delicati con una progettazione accurata, relazioni tecniche complete e un’adeguata istruttoria assembleare, così da ridurre il rischio di future contestazioni.

Il principio che emerge dalla decisione

L’ordinanza del Tribunale di Venezia ribadisce un principio di grande rilievo pratico: la tutela cautelare non può trasformarsi in un’anticipazione del giudizio di merito.

Anche quando esistono dubbi sulla legittimità della delibera o sono pendenti procedimenti davanti ad altre autorità, la sospensione dell’efficacia della decisione assembleare richiede la dimostrazione di un danno effettivamente irreparabile.

Se tale requisito manca, prevale l’interesse alla conservazione degli effetti della deliberazione fino alla definizione della causa.

©Riproduzione riservata

Pierluigi Latini

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