La disciplina delle riunioni condominiali si evolve costantemente, soprattutto grazie alle innovazioni tecnologiche che permettono la partecipazione a distanza. Tra i temi più discussi vi è la possibilità di organizzare assemblee con un sistema misto, che consenta sia la presenza fisica che il collegamento telematico. Un recente intervento del Tribunale di Taranto ha chiarito che non esistono divieti normativi a tale pratica.
Possibilità di adottare la modalità mista
Le interpretazioni giurisprudenziali più attuali confermano che il legislatore non ha previsto un espresso divieto riguardo all’organizzazione delle assemblee condominiali in doppia modalità, ossia in presenza e da remoto. In particolare, con la sentenza n. 574 dell’11 marzo 2025, il Tribunale di Taranto ha evidenziato la piena legittimità di questa soluzione, a condizione che siano rispettate le regole di convocazione e partecipazione previste dalla normativa vigente.
Analisi del caso sottoposto al Tribunale
L’origine della controversia risiede nel ricorso di alcuni condòmini, i quali contestavano la validità di una delibera assembleare adottata con modalità mista. Secondo i ricorrenti, la scelta di permettere la partecipazione a distanza non sarebbe conforme all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, né sarebbe stata espressamente prevista nel regolamento condominiale. Inoltre, lamentavano la mancata approvazione di tale prassi con una maggioranza qualificata.
Normativa di riferimento
Le recenti riforme legislative hanno reso più flessibile l’organizzazione delle assemblee nei condomini. Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 220/2012 e dal Decreto-Legge n. 104/2020, successivamente convertito in Legge n. 126/2020, hanno reso possibile lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza. Sebbene l’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile non menzioni esplicitamente la possibilità di adottare una modalità mista, non esiste alcuna norma che lo vieti, purché venga garantito il consenso della maggioranza assembleare.
Decisione del Tribunale di Taranto
Il giudice ha respinto l’impugnazione, ritenendo legittima la delibera contestata. La sentenza ha sottolineato che l’utilizzo della videoconferenza era stato approvato all’unanimità e formalmente integrato nel regolamento condominiale. Inoltre, la convocazione conteneva tutte le informazioni necessarie, comprese le istruzioni per l’accesso alla piattaforma virtuale. Non essendo state sollevate obiezioni prima dell’assemblea, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver subito un danno derivante dall’adozione della modalità mista.
Conseguenze della pronuncia giurisprudenziale
Questa decisione rappresenta un importante precedente per la gestione delle assemblee condominiali, confermando che, in assenza di un divieto specifico, è possibile organizzare le riunioni in modalità mista. Tale soluzione consente una partecipazione più ampia e una gestione più efficiente delle assemblee. Affinché tale modalità sia considerata legittima, tuttavia, è consigliabile che venga espressamente disciplinata da una delibera assembleare o da una previsione regolamentare.
Tutela della privacy e gestione dei dati personali
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il trattamento dei dati personali nelle assemblee condominiali. L’utilizzo di piattaforme digitali impone l’adozione di misure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni condivise. Per maggiori dettagli sulla privacy in ambito condominiale, scarica il nostro manuale gratuito al seguente link: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/
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