Il Decreto Rilancio, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale pari al 110%, prevede il rilascio di diversa e specifica documentazione a seconda delle modalità di fruizione del beneficio.
Fra le modalità di fruizione del Superbonus 110%, come noto, il Decreto Rilancio contempla la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Si tratta di modalità alternative rispetto all’utilizzo diretto della detrazione, ai fini delle imposte sui redditi.
Il Governo ha molto puntato su tali modalità per presentare, come noto, il bonus come una opportunità mai vista per ristrutturare a costo zero i nostri immobili, questione che, come altrettanto noto, non è proprio così, poiché, come sembra essere chiaro a tutti, sarà realmente possibile intervenire gratis sul nostro patrimonio immobiliare.
Con specifico riferimento alla documentazione necessaria per accedere all’agevolazione, il Decreto Rilancio prevede espressamente che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”. Al contrario sempre obbligatorio è il rilascio dell’asseverazione sia “ai fini della detrazione del 110 per cento [sia]dell’opzione per la cessione o per lo sconto”.
Con il visto di conformità si attesta la veridicità dei dati relativi alla documentazione di spesa e alla sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
Come chiarito dalla circolare, tale visto è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Ulteriore documentazione, prevista in alcuni casi come obbligatoria ai fini del bonus 110%, è l’asseverazione rilasciata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, deve attestare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti nonchè la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020.
I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.
In altri termini, per facilitare, il Decreto subordina il ricorso agli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito al rilascio del visto di conformità.
In tutti i casi, invece, e dunque anche nelle ipotesi in cui si proceda direttamente all’utilizzo della detrazione ai fini delle imposte sui redditi, occorre ottenere l’asseverazione da parte di un professionista.
Sul punto, è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Guida del 24 luglio prima e la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, chiarisce la sua posizione in ordine alla distinzione relativa alla documentazione che, nelle settimane passate, ha scatenato qualche incertezza fra gli operatori, i contribuenti e condomini interessati a intraprendere l’iter per l’inizio dei lavori.
Al fine di evitare che eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate si trasformino in contestazioni con richieste di pagamento e conseguenti irrogazioni di sanzioni a seguito del disconoscimento delle detrazioni, attenzione dunque alla scelta delle modalità di fruizione del beneficio fiscale, perché anche errori formali, relativi all’omessa documentazione possono trasformarsi in irregolarità fatali.
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