Una breve analisi dei requisiti richiesti per il rilascio dell’attestazione SOA alle imprese necessaria per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Considerate le numerose richieste pervenute in redazione, si ritiene opportuno approfondire i requisiti richiesti alle imprese esecutrici per ottenere l’attestazione di qualità.
Dal 1° gennaio 2023, è necessario che le imprese esecutrici degli interventi di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 (altri bonus con fruizione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo) del Decreto Rilancio, aventi importo superiore ad € 516.000,00, siano munite di idonea attestazione SOA ovvero (fino al 30 giugno) possano dimostrare di aver sottoscritto idoneo contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione in parola.
L’istruttoria. Orbene, il rilascio dell’attestazione SOA rappresenta l’esito di una lunga (e complessa) attività istruttoria tesa a verificare il possesso di:
- requisiti di ordine generale
- requisiti economici
- requisiti tecnici
Tale istruttoria (e l’eventuale conseguente attestazione) viene rilasciata da speciali Organismi di Attestazione, società private autorizzate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), garantendo:
- legalità
- parità di trattamento
- scrupolosa e imparziale disamina dei requisiti morali, economici, legali, tecnici, fiscali e contributivi richiesti per il rilascio dell’attestazione
Requisiti generali. Costituiscono “requisiti generali” da possedere ai fini del rilascio dell’attestazione SOA:
- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA)
- Iscrizione al Registro delle Imprese
- Assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.)
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.)
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave
- Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
Capacità economica. L’impresa che richieda il rilascio dell’attestazione SOA dovrà dimostrare di possedere idonea capacità economica per l’esecuzione degli interventi fornendo:
- Idonee referenze bancarie
- Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie
- Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio)
- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio)
- L’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale
- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio
- In alternativa, il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”
Capacità tecnica. Infine, l’impresa deve dimostrare di possedere la capacità di realizzare opere che richiedono una particolare perizia in un determinato ambito, attraverso la dimostrazione di:
- presenza di un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
- realizzazione di lavori appartenenti alle categorie richieste per un importo pari ad almeno il 90% della relativa classifica
- esecuzione di opere di particolare rilevanza appartenenti alla categoria richiesta, c.d. «lavori di punta»
Per quanto riguarda i “lavori di punta”, l’impresa può dimostrare di aver eseguito:
- un lavoro di punta di importo pari almeno al 40% della categoria richiesta
- due lavori di punta per un importo totale pari almeno al 55% della classifica richiesta
- tre lavori di punta per un importo totale pari almeno al 65% della classifica richiesta
La realizzazione dei lavori relativi ai requisiti tecnici deve essere dimostrata esibendo i «Certificati di Esecuzione dei Lavori» (CEL).
Le categorie di opere e le classifiche di qualificazione. La categoria di opere in cui si può ottenere l’attestazione SOA è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il periodo di riferimento.
Esistono poi, in relazione al valore delle opere, 10 classifiche di qualificazione:
- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000
Ciascuna classifica di qualificazione abilita l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto.
Peter Lewis Geti – Matteo Gozio
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