La gestione della morosità condominiale, in particolare la modalità con cui viene comunicata ai condòmini, è un tema delicato sotto il profilo della privacy. Due pratiche, in particolare, sollevano preoccupazioni legate al rispetto del GDPR: l’inserimento di avvisi di morosità nelle cassette postali e l’affissione di nominativi morosi in bacheca condominiale.
È lecito inserire avvisi di morosità nelle cassette postali?
Quando i fornitori o altri soggetti decidono di inserire direttamente nelle cassette postali degli avvisi riguardanti la morosità condominiale, è necessario considerare con attenzione gli obblighi imposti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Le cassette postali, infatti, non sono accessibili solo ai condòmini, ma anche ad altri occupanti dell’appartamento a vario titolo. Ciò comporta un rischio concreto che soggetti non autorizzati possano venire a conoscenza di informazioni personali e sensibili.
Secondo il GDPR, in particolare gli articoli 5 e 6, qualsiasi trattamento di dati personali – come la comunicazione della morosità – deve essere lecito, corretto e trasparente, e deve basarsi su una valida base giuridica. Nel caso degli avvisi lasciati in cassette postali senza adeguata protezione, tali condizioni non sono soddisfatte:
- non c’è consenso espresso del destinatario;
- non esiste un contratto tra fornitore e occupante non proprietario;
- non vi è un obbligo di legge che legittimi tale diffusione;
Oltre a ciò, si viola il principio di minimizzazione dei dati, secondo cui le informazioni trattate devono essere limitate a quanto strettamente necessario. L’inserimento non protetto di questi avvisi può dunque esporre i fornitori a sanzioni e responsabilità legali.
Vietata l’affissione dei nominativi dei morosi in bacheca condominiale
Un altro aspetto su cui è fondamentale fare chiarezza riguarda l’affissione degli elenchi o dei nominativi dei condòmini morosi su bacheche condominiali o in aree visibili (come l’androne o il portone). Questa pratica è espressamente vietata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Come ribadito nella Relazione annuale del Garante del 3 luglio 2024, nelle bacheche condominiali possono essere pubblicati esclusivamente avvisi di interesse generale, mentre è vietato riportare dati personali identificativi, come nomi di morosi o solleciti di pagamento.
Le bacheche sono spesso visibili a chiunque acceda all’edificio: postini, tecnici, corrieri, ospiti. L’esposizione pubblica di queste informazioni costituisce quindi una diffusione non autorizzata di dati personali, con possibili danni alla reputazione del condòmino e conseguenti sanzioni per chi ha effettuato l’affissione.
L’inserimento di avvisi di morosità nelle cassette postali e l’affissione in bacheca di nominativi di condòmini morosi non rispettano il GDPR e possono comportare gravi conseguenze dal punto di vista sanzionatorio.
È fondamentale adottare modalità riservate e sicure per le comunicazioni di morosità, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Le uniche comunicazioni ammesse sono quelle indirizzate in via strettamente personale e tramite canali sicuri, come raccomandate o PEC
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