La bacheca condominiale è uno strumento pratico per la comunicazione interna, ma necessita di un uso consapevole per evitare violazioni della privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti individuato dei limiti precisi alle informazioni che possono esservi esposte.
In questo articolo esploreremo cosa è consentito pubblicare sulla bacheca condominiale e quali sono i rischi da evitare, con un focus sui diritti dei condòmini e sugli obblighi degli amministratori di condominio.
Avvisi da evitare
In base all’impostazione dettata dal Garante della privacy, per garantire un uso corretto della bacheca condominiale, è necessario evitare di esporre avvisi che includano dati personali. Tra questi rientrano, ad esempio:
- solleciti di pagamento;
- informazioni sui debiti dei singoli condòmini, che potrebbero danneggiare la loro reputazione o lederne la privacy.
La bacheca condominiale è infatti posta in un ambiente accessibile al pubblico, e dunque anche a soggetti estranei al condominio, come fornitori o visitatori occasionali, che potrebbero venire a conoscenza della situazione debitoria del condomino moroso.
Non solo, anche la pubblicazione di atti legali o ricorsi senza consenso rappresenta un’altra grave violazione, con potenziali conseguenze legali. Il Garante della Privacy è infatti intervenuto sul punto, con provvedimento dell’8 luglio 2010, censurando il comportamento dell’amministratore di condominio, che aveva pubblicato sulla bacheca condominiale un avviso di convocazione dell’assemblea contenente copia di un ricorso presentato da una donna residente nell’edificio, all’interno del quale erano indicati i dati personali della stessa.
Allo stesso modo il Garante, con provvedimento del 18 giugno 2009, è intervenuto individuando una violazione della normativa sulla privacy nella pubblicazione di una richiesta di rimozione delle auto parcheggiate nel cortile condominiale con l’indicazione delle targhe, elemento tale da far risalire ai proprietari.
Quali avvisi possono essere affissi senza rischi
Gli avvisi generici, che non contengono informazioni personali, possono invece essere affissi senza problemi. Questa è l’impostazione dettata anche dal Garante della privacy, che nell’ultima relazione annuale, relativa all’anno 2023, ha ribadito che sulla bacheca condominiale possono essere affissi solo avvisi di carattere generale, ovvero privi di dati che permettano di risalire a soggetti identificati o identificabili.
Questa impostazione richiama lo storico provvedimento del 18 maggio 2006, nel quale il Garante ha spiegato come all’interno della bacheca condominiale possano essere contenuti solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individuale, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che comporti il trattamento di dati personali riferiti a condòmini individuati specificatamente.
Occorre sottolineare come il campo giuridico in questione sia in continua evoluzione. Sempre più spesso, infatti, la tutela della privacy si allarga ai più svariati settori della vita quotidiana, anche a causa dello sviluppo della tecnologia. Per rimanere al nostro caso, pensiamo anche solo allo strumento della bacheca condominiale digitale, ormai in uso in molti condomini, in grado di aprire nuovi scenari rispetto alle forme di tutela di privacy in ambito condominiale. È chiaro, dunque, come sia fondamentale rimanere sempre aggiornati su tutte le evoluzioni normative che riguardano questo tema, al fine di garantire una tutela dei dati personali dei condòmini sempre efficiente.
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