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Balconi. Il singolo condomino risponde delle spese necessarie per la pubblica incolumità.

Balconi. Il singolo condomino risponde delle spese necessarie per la pubblica incolumità.

È legittimo che l’assemblea addebiti la spesa della mantovana al singolo proprietario del balcone per scongiurare rischi per la pubblica incolumità. (Corte d'Appello Genova, 29 aprile 2020, n. 417).

Il caso. A causa dell’avanzato stato di degrado strutturale del sottobalcone (detto cielino) e frontalino del poggiolo, cominciavano a distaccarsi parti di intonaco che cadevano sulla pubblica via.

A seguito di sopralluogo, la Polizia Municipale aveva accertato che dal balcone di un condomino si erano distaccate parti di intonaco, e che, a seguito del successivo intervento dei Vigili del Fuoco era stata disposta l’immediata installazione di una mantovana per scongiurare i pericoli per la pubblica incolumità.

Gli stessi Vigili del Fuoco avevano provveduto a rimuovere le parti di intonaco che costituivano immediato pericolo. Per tali motivi, l’assemblea autorizzava i lavori di ristrutturazione della facciata e di tutti i balconi affidando l’incarico ad un’impresa.

Al termine dei lavori, il Condominio addebitava il costo di installazione della mantovana al proprietario del balcone. Secondo il condomino, tale decisione era del tutto illegittima in quanto il problema del distacco di parti di intonaco dei balconi non riguardava solo il suo balcone. In primo grado, il Giudice adito confermare l’addebito della spesa.

La questione. Il Condominio può addebitare al proprietario del balcone aggettante la spesa necessaria per metterlo in sicurezza intervenendo tra l’altro, su poggioli e altre parti, per scongiurare rischi per la pubblica incolumità?

La soluzione. Secondo la Corte territoriale, le particolari e precarie condizioni del balcone del condomino avevano comportato la realizzazione di una mantovana proprio al fine di scongiurare i pericoli per la pubblica incolumità, essendo, pertanto, il relativo ripristino un’opera aggiuntiva che riguardava unicamente la proprietà dell’appellante.

Difatti, l’installazione della suddetta mantovana a protezione del balcone dell’appellante condomino era dovuta alla mancata esecuzione dei lavori di ripristino dallo stesso promessi ed ancora non eseguiti, come ampiamente accertato dal CTU e specificato nella relazione peritale.

Di conseguenza, la mantovana per la quale il Condominio aveva richiesto l’addebito del costo all’appellante non era quella prevista a protezione dei ponteggi e che riguardava l’intero edificio condominiale e quindi inclusa nel costo dell’appalto, ma quella che era stata necessario installare a causa della pericolosità del poggiolo dal balcone contestato  e la cui installazione era stata specificatamente ordinata dalle autorità.

Del resto, il Comune, allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità, con apposita ordinanza aveva imposto al proprietario del balcone ed al condominio di procedere all’eliminazione delle parti pericolanti, richiedendo l’installazione della mantovana. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l’appello è stato rigettato.

Il principio di diritto: È legittimo che l’assemblea addebiti la spesa della mantovana al singolo proprietario del balcone per scongiurare rischi per la pubblica incolumità. (Corte d’Appello Genova del 29 aprile 2020 con sentenza n. 417)

©Riproduzione riservata

Avv. Maurizio Tarantino

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