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Bollette del gas dopo la dismissione dell’impianto? Il Tribunale dice no

Bollette del gas dopo la dismissione dell’impianto? Il Tribunale dice no

Il Tribunale di Napoli revoca il decreto ingiuntivo richiesto da società erogatrice di gas combustibile: nessun pagamento dovuto se il fornitore non dimostra la reale somministrazione. Una sentenza che tutela i condomìni da richieste infondate.

La sentenza n. 1556/2025 del Tribunale di Napoli rappresenta un punto fermo nella tutela dei condomìni contro le richieste di pagamento basate su semplici fatture. Il giudice ha accolto l’opposizione proposta da un Condominio, revocando un decreto ingiuntivo di oltre 5.000 euro richiesto dalla società erogatrice di combustibile per presunte forniture di gas… mai avvenute.

I fatti: bollette per un impianto già dismesso

La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società per la fornitura di gas tra il febbraio e il novembre 2018.

Tuttavia, il 31 marzo 2017, come dimostrato dal condominio con verbali assembleari e comunicazioni scritte, l’impianto era stato dismesso. L’opposizione è stata dunque fondata sul fatto che il gas richiesto non poteva essere stato fornito, perché l’impianto era già fuori uso.

Le fatture non bastano

Il Tribunale partenopeo chiarisce che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le semplici fatture non sono prova sufficiente del credito.

Le fatture, infatti, rappresentano “documenti unilaterali” che, se contestati, devono essere supportati da ulteriori elementi, che provino il fondamento della pretesa e, a monte, l’erogazione della prestazione per cui si agisce.

Nel caso in esame, la società erogatrice non ha dimostrato:

  • il reale funzionamento del contatore

  • la correttezza delle letture

  • i criteri di rilevazione dei consumi

  • il prezzo applicato

  • la congruità dei dati rispetto alla potenza contrattuale

Nemmeno una CTU avrebbe potuto colmare queste gravi (e insanabili) lacune probatorie.

Invero, in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante e la corrispondenza del richiesto all’importo riportato in fattura grava sull’ente somministrante (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez. III, 16/06/2011, n. 13193). Del resto è pacifico, in giurisprudenza, che il gestore del servizio sia tenuto a dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord. 297/2020; Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19154/2018), circostanza assolutamente impossibile stante l’inesistenza dell’impianto e del contatore.

La tutela del patrimonio condominiale

La sentenza ribadisce l’importanza di conservare la documentazione assembleare e le comunicazioni relative alla dismissione di impianti, al fine di poter dimostrare e argomentare adeguatamente tutte le variazioni occorse nella gestione sia ai condomini che ai fornitori (come nel caso in analisi).

Analogamente, il Tribunale conferma che è onere dell’amministratore verificare la fondatezza delle fatture, specie dopo la cessazione di forniture, intervenendo con le opportune azioni a tutela dell’ente di gestione del quale è mandatario.

Per effetto di quanto sopra, il giudice ha accolto integralmente l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società erogatrice al pagamento delle spese legali.

Questa pronuncia offre uno strumento efficace per contrastare le pretese infondate delle utility e tutelare il patrimonio condominiale, considerato che le fatture non fanno fede se non sono supportate da prove.

E questo, per gli amministratori, è un promemoria utile: ogni contestazione va documentata con precisione.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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