Non molto tempo fa mi è accaduto di rilevare l’amministrazione di un Condominio con riscaldamento centralizzato e trovarmi, tra i debiti verso l’azienda erogatrice di combustibile, una fattura con importo spropositato e riferito ad un periodo dove non poteva esserci stato un consumo di gas che giustificasse quella cifra. Analizzando la fattura, osservavo una voce singolare riportata nel documento: “ALTRE PARTITE” (ossia voci diverse comprese nella bolletta elettrica). Dai chiarimenti forniti dall’azienda stessa, apprendevo che la voce in fattura si riferiva al cosiddetto CMOR.
A beneficio di chi ancora non conosce di cosa si tratta e di quali rimedi siano attuabili a tal riguardo, ho ritenuto di scrivere il presente articolo.
Il cambio di fornitore di energia
Il mercato di luce e gas è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di grandi società, libere di concordare con i propri clienti, le condizioni per la somministrazione di energia.
A volte, dalle aziende, vengono proposte offerte con tariffe particolarmente vantaggiose, ma limitate ad un determinato periodo (normalmente 1 anno), scaduto il quale il cliente pagherebbe l’energia a prezzo pieno sulla base di condizioni prestabilite contrattualmente.
Un cliente particolarmente attento al risparmio è, dunque, portato a cambiare anche frequentemente il fornitore di energia sulla base della miglior offerta che gli viene presentata al momento.
A prescindere da aziende e condizioni, vigono, comunque, sempre le seguenti regole di base: la fatturazione per la somministrazione di energia viene elaborata sulla base del consumo rilevato o stimato del cliente, che si impegna a corrispondere il dovuto entro le scadenze riportate sul documento recapitatogli.
A volte, però, sorgono contestazioni sul fatturato e il cambio di fornitore avviene nonostante vi siano delle pendenze con quello precedente.
L’introduzione del CMOR da parte di ARERA
Ecco, dunque, che ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con delibera n. 593/2017/R dispose l’introduzione del CORRISPETTIVO DI MOROSITA’ – in seguito, CMOR.
Si tratta di un meccanismo con natura di indennizzo, che assicura al fornitore precedente, se creditore di una data somma, di recuperare il dovuto attraverso il relativo importo addebitato tutto in una volta nella bolletta dal fornitore il cui contratto di erogazione è attivo in quel momento.
Dunque se, ad esempio, dal fornitore “A” si è passati al fornitore “B” e il primo vanti un credito di 10 mila euro, questo importo verrà addebitato in bolletta tutto in una volta, dal fornitore “B”.
Il meccanismo ha ovviamente la finalità di tutelare il recupero dei crediti non riscossi delle società di erogazione di luce e gas, ma non tiene conto delle esigenze dell’utenza che fruisce del servizio.
La tutela del fruitore di energia contro l’ipotetica illegittima applicazione del CMOR
Mettiamo che il CMOR scaturisca da un consumo che il cliente finale aveva inteso contestare.
In questo caso il fornitore nuovo, si trova con un peso economico a cui far fronte e che non è tenuto a sobbarcarsi o tenersi sulle spalle in attesa che il cliente faccia valere le sue ragioni, sicché in caso di protrarsi del mancato pagamento può sospendere la fornitura al Condominio. Il cliente, a quel punto, non potrà far altro che corrispondere il dovuto (compreso il debito da CMOR) per ripristinare il servizio e tutelare i propri interessi nei confronti del precedente fornitore procedendo ad avviare un autonomo procedimento per recuperare quanto ritenga di aver indebitamente pagato.
Il primo passo da fare è senz’altro una PEC indirizzata alla prima società che ha emesso le fatture oggetto di contestazione (nel nostro esempio, la società “A”), riportando i riferimenti del cliente (numero utenza, POD, indirizzo di fornitura) e le ragioni dell’obiezione mossa (esempio mancata corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli rilevati sul contatore generale), nonché le modalità di risposta (PEC, raccomandata a/r).
In caso di mancata replica del fornitore entro 40 giorni o qualora i contenuti riportati nella nota non siano condivisi dall’interessato, è possibile ricorrere all’istituto di conciliazione presso ARERA accedendo tramite il link https://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen
Il tentativo di conciliazione di ARERA
Il Servizio Conciliazione di ARERA (attivo dal 30 giugno 2023) è uno strumento di tutela stragiudiziale esperibile nei confronti di qualunque società che eroga energia (anche idrica), i quali sono OBBLIGATI a partecipare.
Inoltre, si evidenzia che il procedimento è ad accesso gratuito e gestibile in modalità telematica.
Addirittura, tale tentativo è condizione di procedibilità (ossia, senza la prova di tale tentativo non si può avviare una causa dal giudice competente) per ricorrere successivamente alla giustizia ordinaria, meccanismo che in ambito condominiale è già conosciuto con la Mediazione su controversie riguardanti determinati argomenti. Sempre analogamente alla Mediazione, il procedimento in discorso si svolge innanzi ad un soggetto detto conciliatore del Servizio, terzo rispetto alle parti (ossia che non ha interessi diretti nella controversia) e che non può decidere, ma solo aiutare i soggetti contrapposti a trovare una soluzione condivisa.
Il soggetto interessato che intende avviare il procedimento, accede con SPID dal sito di cui al link riportato pocanzi e si premunisce di una serie di documenti in PDF, da caricare sulla piattaforma, come il verbale di ultima nomina, la PEC della contestazione alla società “colpevole” – compresa la ricevuta di consegna e di accettazione – nonché l’eventuale replica del fornitore.
In caso di accordo, si redige un verbale che viene sottoscritto dalle parti e a quel punto ha valore contrattuale tra loro, oltre a costituire “titolo esecutivo” (al pari di una sentenza di condanna, per intenderci), ossia in caso di inadempimento successivo di uno dei due, l’altro può esperire direttamente l’azione di esecuzione senza dover ricorrere ad altro procedimento.
Si evidenzia una criticità. ARERA pretende (pena l’inammissibilità della domanda per l’avvio del tentativo di conciliazione) che la delibera di nomina o conferma, riporti una data non antecedente ai 2 anni rispetto al momento di avvio del procedimento, arrogandosi un diritto che ad avviso dello scrivente l’Autorità non ha: l’interpretazione del disposto articolo 1129 c.c. ( […] “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata […]”) in relazione alla durata del mandato ad amministratore ritenendo che il legislatore intenda 2 anni, dimenticandosi dell’istituto della prorogatio e in barba a recenti sentenze giurisprudenziali che invece indirizzano verso una durata sine die del mandato, salvo revoca (Tribunale di Bologna, 29 marzo 2018, n. 20322; App. Palermo, 6 maggio 2019; Trib. Sassari, 04 novembre 2022, numero 1114).
Una guida completa per l’ATTIVAZIONE ED ALLA GESTIONE DI UNA PRATICA DI CONCILIAZIONE ON-LINE è scaricabile sempre dal link di ARERA riportato nel presente articolo e comunque l’interessato può chiedere chiarimenti telefonici ad ARERA telefonando al numero verde 800 166654.
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