In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi. Questa è la risposta pubblicata su Fiscooggi.it.
Nel caso di specie un contribuente aveva posto la seguente domanda: in caso di decesso del contribuente che ha pagato le spese, la detrazione del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è trasferibile agli eredi?
La risposta dell’Agenzia delle entrata è stata la seguente: Come prevede l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020, la detrazione per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi. Il trasferimento della detrazione non è prevista neanche quando si cede l’immobile oggetto di intervento (in questo caso è il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a beneficiare delle quote di detrazione non utilizzate).
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