Dopo aver esteso il bonus facciate ai parapetti, l’Agenzia delle Entrate ritorna su un nuovo caso di estensione del beneficio fiscale in un condominio minimo.
L’Istante è comproprietario, insieme alla moglie, di unappartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari, vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme allamoglie, le spese previste per l’intervento.
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L’Istante vorrebbe sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini.
L’Agenzia delle Entrate con Risposta 499 del 21 luglio 2021 – si veda allegato – premette che per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio si applica il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’articolo 1123 del codice civile.
Ma poi aggiunge: “è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legaledi ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codicecivile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo articolo 1123 del codicecivile, l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante interessato agli interventi medesimi” .
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