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Bonus Facciate: estenderlo agli edifici non ricompresi nelle zone A e B

Bonus Facciate: estenderlo agli edifici non ricompresi nelle zone A e B

Perchè non utilizzare il bonus per di migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali?

L’ On. Marco Di Maio, in data il 20 maggio 2021, tramite una interrogazione presentata alla Camera,  rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture, chiede quali iniziative si intendono intraprendere al fine di estendere il «bonus facciate» a tutti gli edifici non necessariamente ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

La finalità di questa richiesta si basa sul fatto che l’utilizzo di tale bonus potrebbe rappresentare un valido strumento di riqualificazione di alcuni territori in cui sono presenti edifici sia rurali che di civile abitazione le cui facciate tramite il loro recupero potrebbero migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali.

Riportiamo il testo dell’interrogazione:

MARCO DI MAIO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

con la legge di bilancio n. 160 del 2019 è stata introdotta una disciplina che consente una detrazione dell’imposta lorda, denominata «bonus facciate», da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche degli agglomerati stessi;

le zone B sono le parti del territorio, diverse dalle zone A, totalmente o parzialmente edificate, comprendendo in queste ultime quelle in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Pertanto, per zone B si intendono le zone corrispondenti al territorio urbanizzato;

fuori dalle zone A e dalle zone B in alcuni territori sono presenti edifici sia rurali che di civile abitazione le cui facciate andrebbero recuperate, al fine di migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali;

la detrazione dell’imposta lorda di cui al bonus facciate incide sul bilancio dello Stato al quale contribuiscono tutti i cittadini considerando anche coloro che vivono al di fuori delle zone A e B previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 –:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di estendere il «bonus facciate» a tutti gli edifici non necessariamente ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

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A cura della Redazione

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