Con la risposta n. 628 del 28 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fruire, in qualità di condomino, del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini.
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L’Agenzia, nella sua risposta, ricorda che l’articolo 1123 del codice civile prevede, ai fini della manutenzione delle parti comuni o per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, un sostegno proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Inoltre,in una precedente circolare la n. 24/2020, in riferimento al Superbonus, si precisò che per la fruizione di tale agevolazione, ai fini della ripartizione della spesa vale la regola dei millesimi indicata dal codice civile.
Tale misura indicata dall’articolo 1123 cc, ricorda l’Agenzia, si può ritenere rispettata avendo tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese dell’istante.
Non è necessaria invece la deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto pubblico di compravendita esibito dall’istante può validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, garantendo l’unanimità per l’esecuzione dei lavori e per il pagamento delle spese da parte di un solo condomino.
Alla luce di questa considerazioni, l’Agenzia conclude che l’istante potrà fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, a condizione che l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori a proprie spese e in autonomia gestionale risulti dal rogito notarile e sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari dell’edificio.
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