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Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche: spetta su immobili in fase di costruzione?

Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche: spetta su immobili in fase di costruzione?

Con la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate vengono ribadite le condizioni per poter usufruire della detrazione del 75% spettante per i lavori destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in relazione alle condizioni per usufruire della detrazione del 75% destinata a interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso specifico, un contribuente si è rivolto all’Agenzia attraverso la posta di FiscoOggi, chiedendo un chiarimento sul bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso, il contribuente ha chiesto se è possibile usufruire della citata detrazione per interventi realizzati in fase di costruzione di un immobile.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, come previsto dall’art. 119-ter del decreto legge n. 34/2020, la detrazione del 75% spetta a condizione che gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche siano realizzati in edifici già esistenti.

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Inoltre, chiarisce l’Agenzia, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti indicati nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Ciò detto, l’agevolazione relativa al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere richiesta né per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e né per i lavori realizzati mediante demolizione e costruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente e inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, così come stabilito nella circolare n. 23/2022 al paragrafo 3.5 dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, infine che la suddetta detrazione del 75% è prevista solo per l’anno 2022.

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Dott.ssa Deborah Maria Foti

UFFICIO STAMPA ANAPI 392 90 92 946 http://www.anapi.net/

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