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Bonus verde in condominio. Un beve riepilogo sulle regole da seguire

Bonus verde in condominio. Un beve riepilogo sulle regole da seguire

Non  si vive di solo Superbonus. Esite anche il bonus verde per i condomini. Ecco una breve scheda riepilogativa.

Il Bonus Verde ha l’obiettivo di incentivare la cura delle aree verdi. Di conseguenza, è previsto che esso spetti in relazione ai seguenti tipi di intervento (requisiti oggettivi):

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • grandi potature;
  • riqualificazione di prati;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde o di giardini pensili;
  • fornitura di piante ed arbusti.

Gli interventi devono essere di natura straordinaria. Pertanto, l’intervento agevolabile deve riguardare l’intero giardino o area interessata, e può consistere in:

  • sistemazione a verde ex novo;
  • radicale rinnovamento dell’esistente.

È evidente dunque che restano escluse le manutenzioni ordinarie che non hanno effetti modificativi. L’esclusione riguarda anche l’acquisto degli attrezzi e macchinari relativi alla cura del giardino.

Veniamo poi ai requisiti soggettivi. La detrazione spetta ai contribuenti che sostengono effettivamente la spesa e che abbiano un titolo di possesso o detenzione su un’unità immobiliare abitativa (esclusi dunque uffici e negozi) interessata dagli interventi di cui sopra. Sono dunque beneficiari i:

  • proprietari;
  • nudi proprietari;
  • titolari di altri diritti reali (es. usufruttuari).
  • locatari;
  • comodatari.

Gli adempimenti per fruire del Bonus

La fruizione del Bonus Verde richiede la conservazione della seguente documentazione:

  • certificazione dell’amministratore di condominio sull’ammontare delle somme pagate dal condomino e sull’ammontare della detrazione;
  • fatture o ricevute fiscali relative alla spesa sostenuta, con indicazione della natura delle operazioni affinché risulti riconducibile agli interventi agevolabili (in cui va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, ossia il singolo contribuente oppure il condominio);
  • ricevute di pagamento.

Nei condomini minimi, privi di codice fiscale, è richiesta un’autocertificazione attestante la natura dei lavori effettuati, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari.

È necessario, inoltre, che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili (ad esempio bancomat, carta di credito, bonifico).

Le agevolazioni fiscali in Condominio

A quanto ammonta il Bonus Verde 2021?

Il Bonus Verde 2021 consiste in una detrazione fiscale di importo pari al 36% della spesa sostenuta. La spesa massima ammessa è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Da ciò si evince che l’importo massimo della detrazione è di 1.800 euro.

L’importo della detrazione spettante viene fruito in 10 anni. Sono infatti previste 10 quote costanti annuali, detraibili previa corretta iscrizione in dichiarazione dei redditi. Ogni anno, pertanto, sarà possibile abbattere la propria imposta lorda fino ad un massimo di 180 euro (nel caso in cui la spesa totale sia stata pari a 5000 euro o superiore) per ogni unità immobiliare.

La brutta notizia, invece, è che non sono previsti cessione del credito e sconto in fattura. Di conseguenza, chi non ha un’imposta lorda pari o superiore rispetto alla quota di detrazione spettante nell’anno, perderà irrimediabilmente parte dell’agevolazione.

N.B. Ricorda che sono agevolabili anche le spese di progettazione (es. eventuali parcelle di un agronomo, ingegnere ecc).

Bonus Verde e Condominio

Il Bonus Verde spetta anche se i lavori sono svolti in condominio? Risposta affermativa! La Legge di Bilancio 2018 (all’art. 1, c. 13) spiega infatti che la detrazione “spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali”.

In questo caso, la spesa agevolabile può crescere, nel suo ammontare complessivo, all’aumentare delle unità abitative presenti nel complesso condominiale. Resta fermo comunque a 5.000 euro per ogni unità immobiliare il tetto massimo della spesa agevolabile.

Ma come si determina la quota spettante alla singola unità immobiliare abitativa? Sempre il suddetto comma 13 ci dice che “la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile”. La spesa totale sostenuta dal condominio deve essere ripartita – come è ovvio che sia – sulla base della tabella millesimale riferibile all’area interessata dall’intervento.

Cosa succede nel caso in cui un’unità abitativa abbia un proprietario e un inquilino? Come abbiamo visto, entrambi sono potenzialmente ammessi alla detrazione. Naturalmente, come spiega la norma, anche in questo caso la detrazione spetta a chi ha concretamente sostenuto la spesa.

Casi particolari

Il limite di spesa riguarda la singola unità abitativa. Ciò vuol dire che il contribuente che matura i requisiti con riferimento a più immobili, può cumulare i vari benefici. Ad esempio, chi ha sostenuto spese pari a 2.800 euro sull’immobile A, 6.700 euro (agevolazione massima 5.000) sull’immobile B e 4.200 euro sull’immobile C, avrà diritto ad una detrazione pari al 36% di 12.000 euro, ossia 4.320 euro da ripartire in 10 quote annuali.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile, le quote residue del Bonus Verde si trasferiscono all’acquirente, salvo accordo contrario.

©Riproduzione riservata

Dott. Michele Aquilino

dott.comm.micheleaquilino@gmail.com http://www.fisconews24.com/

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