Già in circolazione la nuova bozza del Decreto Semplificazione, datata 21 maggio, che la nostra redazione ha potuto visionare.
Composto da 44 articoli, il testo sarà discusso in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana.
Viene dedicato un apposito articolo, il 17, rubricato così: Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico.
Ecco le novità più rilevanti:
- meno vincoli: viene eliminato il vincolo per edifici unifamiliari e all’interno di complessi plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno;
- identificazione degli impianti di climatizzazione: viene precisato che per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti;
- ampliamento dei soggetti beneficiari: con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
- stato legitimo degli immobili. Particolamente importante la sosituzione dell’art. 13-ter che viene così rescritto: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
- superbonus anche per il cablaggio:l’art. 25 rubircato “semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari”, prevede che l’agevolazione verrà riconosciuta anche per “l’infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete”.
Ma le novità non finisco qui. Il Decreto prevede anche una serie di misure per accelerare le procedure per le fonti rinnovabili. infatti, sono previsti degli interventi normativi per la semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per l’efficientamento energetico sono previste misure per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Anche la rigenerazione urbana sarà oggetto di semplificazione.
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