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Brevi riflessioni sulla revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

Brevi riflessioni sulla revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

Quali sono le ragioni sottostanti la scelta del legislatore di introdurre un nuovo comma (comma 11) all’art. 1129?

Nel lontano marzo 2019, per la prima volta un Tribunale, (nel caso di specie Foro di Taranto, accogliendo un’eccezione dello scrivente, espressamente sollevata in quella sede, ha accordato (con Ordinanza del 07.03.2019) il giusto credito a quell’inciso del comma 11 dell’art. 1129 cc (sino ad allora disatteso e/o dimenticato), nella parte in cui subordina l’esperimento dell’azione di revoca al preventivo parere dell’assise.

Infatti, se si va a leggere il testo della norma, sarà facile avvedersi che il legislatore ha prescritto che “Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria”.

Di qui l’importanza del Provvedimento suddetto, cui deve ascriversi il merito di aver sancito (e, se vogliamo, anche “ricordato” a tutti) a chiare lettere che la convocazione assembleare costituisce un passaggio obbligatorio, in assenza del quale non è possibile adire l’A.G. (che potrà ritenersi validamente investita nel solo caso in cui il condomino istante sia a conoscenza di giustificati motivi preventivamente sottoposti all’attenzione della compagine condominiale, e tuttavia rimasti incompresi).

Il principio sopra esposto ha dato vita ad un vero e proprio orientamento giurisprudenziale diffuso in ambito locale (progressivamente consolidatosi anche a livello nazionale), meritevole di riflessioni e/o considerazioni.

Pertanto, con il presente articolo, vorrebbe il sottoscritto cercare di analizzare insieme a tutti i lettori, quelle che possono essere le ragioni sottostanti la scelta del legislatore di introdurre – con la Riforma del Diritto Condominiale – un nuovo comma (comma 11) all’art. 1129 cc, e di prevedere il preventivo parere assembleare quale condicio sine qua non dell’esperimento dell’azione di revoca.

A modesto avviso dello scrivente, una delle probabili spiegazioni potrebbe essere ravvisata nella acquisita consapevolezza (del Legislatore) che consentire al condomino (come accadeva in passato) di adire l’A.G. ogni qualvolta avesse ravvisato la parvenza di un’ipotetica integrazione delle fattispecie enucleate dal comma 12 art. 1129 cc, esponeva l’amministratore al serio rischio di diventare un bersaglio di coloro che – per un mero astio personale (cosa non affatto rara)- abusano degli strumenti accordati dal diritto per far valere delle violazioni che, benché effettivamente ricomprese nella casistica suddetta, non integrano nei fatti quelle gravi irregolarità giustificative di un provvedimento di revoca.

Invero, nel corso della propria attività professionale, non di rado è accaduto al sottoscritto di assistere amministratori che, pur avendo effettivamente commesso talune piccole irregolarità, sono stati poi riconfermati nel loro incarico, in ragione del rapporto di fiducia esistente con i loro rappresentati. Infatti a sommo avviso di chi scrive, l’istituto della REVOCA non ha un intento punitivo ovvero quello di colpire chi ipoteticamente sbaglia, ma correttivo, cioè intervenire per far cessare una situazione o condizione che possa arrecare pregiudizi al Condominio, prevedendo in caso di perseveranza l’intervento dell’Autorità per far cessare il mandato. Non mi meraviglierei se questo orientamento più in avanti possa estendersi anche riguardo la presentazione tardiva dei rendiconti, motivo per il quale invece la severità giurisprudenziale si è resa sino ad oggi piuttosto costante.

Alla luce di quanto innanzi, ritiene lo scrivente che la ratio della nuova disposizione normativa possa essere proprio questa: consentire al magistrato investito della richiesta di revoca di valutare (COSA CHE SPESSO SI IGNORA) se le doglianze del condomino istante rappresentino o meno l’espressione di un malcontento generale verso il modus operandi del proprio rappresentante legale, e, conseguentemente, evitare che amministratori stimati (o anche tollerati) dai più tra i loro condomini diventino – per talune piccole irregolarità – vulnerabili agli attacchi di condomini animati da nient’altro che da un mero spirito di animosità/rivalità.

©Riproduzione riservata

Avv. Armando Amendolito

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