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Caduta avvenuta in pieno giorno, il condominio non risarcisce il danno

Caduta avvenuta in pieno giorno, il condominio non risarcisce il danno

Se il condomino conosce perfettamente lo stato dei luoghi, allora non gli spetta alcun risarcimento del danno derivante dalla caduta.

Fatto Caia aveva citato in giudizio il proprio condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivati da una caduta sul viale interno, tra il portone del condominio e la via pubblica, causata a suo dire, da un provvisorio “rappezzo” sulla pavimentazione del viale stesso, durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

La caduta avrebbe comportato a Caia una frattura al braccio di non poca entità. Il Condominio si costituiva, chiamando in causa la Ditta X cui erano stati appaltati i lavori, nonché le proprie compagnie assicuratrici. La ditta non si costituiva, al contrario solo le compagnie assicuratrici, che resistevano alle richieste risarcitorie di Caia.

Sia il Tribunale di Napoli, in primo grado, che la Corte d’Appello di Napoli, in secondo grado, rigettavano la domanda di Caia.

Caia, non contenta, ricorreva in Cassazione.

Diritto. La caduta in condominio, come tutti gli infortuni, genera immediatamente, nella vittima, la pretesa di un risarcimento che tuttavia non sempre è dovuto. La giurisprudenza ha analizzato, negli ultimi anni, numerose richieste di questo tipo, avanzate sia dai condomini dello stabile che da terzi estranei. In tutte le pronunce si affaccia sempre lo stesso principio: chi è distratto non ha diritto ad alcun indennizzo per le lesioni fisiche subite a causa della caduta in condominio.

E’ indispensabile cogliere la differenza tra la caduta per imprudenza, da quella per responsabilità del condominio se, lo stesso ,consapevole o meno della pericolosità dell’area, non abbia fatto nulla per evitare i danni?

Quando parliamo di custodia ci riferiamo alla cura affidata a qualcuno di vigilare, sorvegliare, assistere persone o animali o di conservare cose. La norma in esame dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2051 c.c.).

Il condominio, proprio in quanto custode dei beni comuni – tra cui, scale, ascensori, vialetti e marciapiedi interni – “è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno” (Cass. 15291/2011).

Da tale assunto discende che nel caso in cui si verifichino eventi dannosi a carico di terzi, condomini e non, il condominio potrebbe essere chiamato a risponderne, a meno che non riesca a provare che l’evento dannoso sia riconducibile esclusivamente al caso fortuito. L’art. 2051 c.c. delinea cioè una ipotesi di responsabilità oggettiva, che può essere superata solo dimostrando il caso fortuito, essendo invece irrilevante a tal fine la prova dell’ordinaria diligenza nella custodia ( Cass n. 12027/2017).

La giurisprudenza fa rientrare nella nozione di caso fortuito anche il comportamento distratto o imprudente del danneggiato.

Ad esempio, chi scende le scale di corsa, o chi cammina guardando il display dello smartphone, diventa responsabile egli stesso della propria caduta: se così è, il condominio è estraneo a tale evento, non potendo certo impedire o evitare questi comportamenti incauti, e perciò non dovrà risarcire i danni. Nel caso esaminato, sia il Tribunale che la Corte territoriale, avevano respinto la domanda di Caia perché quest’ultima non aveva dato prova che tra l’evento dannoso e la cosa in custodia poteva esserci un nesso di responsabilità.

Inoltre,  la giurisprudenza costante richiede sempre che il danneggiato adotti «un comportamento cauto» in modo da «evitare la caduta», la conoscenza della pericolosità del vialetto giocava un ruolo determinante nell’attribuire, o nell’escludere, il risarcimento al danneggiato.

Gli ambienti condominiali non devono costituire pericolo né per i residenti né per gli estranei. Per questi ultimi, però, è più facile provare la responsabilità del condominio in caso di incidente, grazie al fatto che non conoscono gli ambienti ove transitano di rado o per la prima volta.

Secondo la giurisprudenza dominante, il condomino conoscendo i luoghi, è tenuto a prestare la massima attenzione quando percorre i tratti potenzialmente più pericolosi, che dovrebbero essergli noti.

Il principio di diritto. Il condominio non risarcisce la caduta sul rappezzo del viale, facente parte dell’edificio, perché il danneggiato era condomino e conosceva il luogo. Nel caso di specie  la caduta era avvenuta in pieno giorno, e quindi il sinistro si poteva evitare con una maggiore attenzione da parte dello stesso condomino. (all’ordinanza n. 39077/ 2021 della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte)

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Avv. Mariacristina Modoni

Studio Legale Modoni Via Mercadante n.35 - 72013 Ceglie Messapica (BR) 0831/1622555 mariacristinamodoni@gmail.com

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