Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Bilancio in Senato, ha affrontato il tema della misure di contrasto alle frodi in tema di cessione dei bonus fiscali all’edilizia.
Nel documento consegnato (si veda allegato) al punto 4 “Misure di contrasto alle frodi in tema di cessione di bonus fiscali”, dopo aver individuato la ratio e la finalità̀ dell’articolo 28 introdotto dal decreto Sostegni (dl 4/2022), affronta la questione della cessione dei crediti durante e del periodo transitorio.
Nel documento viene data una importante indicazione in materia circolazione dei crediti post decreto sostegni ter in relazione al periodo transitorio.
Per tutelare il legittimo affidamento dei cessionari dei crediti, il comma 2 dell’articolo 28 prevede un passaggio graduale alle nuove e più stringenti regole: i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono formare oggetto (esclusivamente) di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Tale facoltà, si legge nel documento, è prevista anche per consentire ai cessionari in buona fede di regolare la sorte dei crediti già̀ acquisiti: gli stessi cessionari, infatti, potranno cedere detti crediti al termine del periodo transitorio, una sola volta, ma senza alcuna scadenza, nel rispetto dei limiti di utilizzo di tali crediti.
Per rendere ancora più lineare il meccanismo di cessione, il documento fa riferimento ad una FAQ pubblicata sul sito internet, che l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare così:
- la disciplina transitoria opera in relazione ai crediti ceduti per i quali, precedentemente alla data del 7 febbraio 2022, è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate;
- prima del 7 febbraio è possibile effettuare un numero illimitato di cessioni;
- l’ulteriore cessione di cui al comma 2 dell’articolo 28, se la relativa comunicazione all’Agenzia è stata validamente trasmessa nei termini sopra indicati, potrà essere effettuata dopo il 7 febbraio 2022.
In conclusione, alla luce delle considerazioni, svolte la disciplina transitoria del Decreto Sostegni-ter si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022.
Audizione ADE 10.02.2022 DL SOSTEGNI TER con tabella
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