Il sottosegretario per l’economia e le finanze, Federico Freni, rispondendo in commissione Finanze della Camera all’interrogazione 5-07901 Currò, ha riconosciuto la possibilità di effettuare la cessione dei crediti fiscali anche a società di gestione di risparmio, società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso e società di intermediazione immobiliare.
Secondo il MEF, Sgr, Sicaf, Sicav e Sim (se aappartenenti a un guppo bancario) sono da considerarsi intermediari finanziari abilitati all’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizio dopo la prima cessione.
Ai sensi dell’articolo 29-bis del Dl 17/2022, ricordiamo che viene consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri “correntisti”.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all’Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.
Per tali motivi l’ntervento del Ministero, chiarisce che le norme sulla cessione dei crediti fiscali (articoli 121 e 122 del Dl 34/2020) attualmente consentono ancora le “ulteriori cessioni” di tali crediti anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all’articolo 64, del Tu bancario, in cui possono essere incluse anche Sgr, Sicaf, Sicav e Sim.
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