Il meccanismo della cessioone del credito cambia di nuovo volto. Si potrà cederlo una quarta volta senza il vincolo della solidarietà tra banca e titolare della detrazione, ma vengono introditto altri vincoli: il cessionario dovrà necessariamente essere un correntista e il cedente dovrà essere per forza un istituto di credito.
Come avevamo anticipato venerdi scorso l’iniziale modifica aveva incontrato delle critiche in quanto, la prima versione della norma licenziata dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, prevedeva una responsabilità solidale. Ieri invece, come anticipato dall’On. Fraccaro, si è votato un nuovo emendamento alla legge di conversione del decreto Bollette che, ha di fatto, riscritto la norma (vedi testo in calce).
Analizziamo il nuovo meccanismo.
Secono la nuova modifica, che sarà applicabile dal primo maggio, il meccanismo sarà il seguente:
- la nuova norma prevede solo per le banche (sono eslcuse dal nuov sistema, per ora, assicurazioni ed altri intermediari finanziari);
- si potrà effettuare una cessione aggiuntiva (la quarta) dopo le prime tre (una libera e due sottoposti a controllo);
- la quarta cesisone sarà sempre subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti: ovvero si deve trattare di crediti che non potrebbero essere più trasferiti a nessuno;
- il quarto passaggio sarà possibile solo con le banche con le quali «abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione», praticamente devono essere dei correntisti (persone fisiche, imprese, professionisti);
- il nuovo meccanismo sarà applicabile dal primo maggio.
Secondo il nuovo sistema dovrebbe agevolare i correntisti delle banche a trasferire ai propri clienti crediti fiscali, liberando capienza per nuove operazioni.
Viene inoltre meno la responsabilità solidale che ribaltava sul cedente la responsabilità anche per eventuali verifiche delle Entrate nei confronti del titolare originario della detrazione.
Eccoil testo dell’emendamento.
Dopo l’ articolo 29 e inserito i 1 seguente:
« Art. 29-bis. (Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
- All ‘articolo 121, comma 1. lettera a). del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quaile esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, a consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quail abbiano concluso un contralto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;.
- All ‘articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con nzodificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “anche successive alla prima”, sono aggiunte le seguenti: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
- le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio.
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