Di recente mi sono occupato di una problematica in relazione a questioni sollevate da una nota banca, dietro mia richiesta di subentro. Ecco alcune considerazioni sul caso.
Il cambio firma del nuovo amministratore sul conto corrente condominiale
Il conto corrente (di seguito C/C) è uno strumento bancario con il quale il correntista (titolare del conto), può disporre della somma di denaro giacente sul conto stesso, per operazioni di vario tipo.
L’art 1129 c.c. stabilisce l’obbligatorietà del conto corrente per ciascun Condominio in virtù di evidenti ragioni di tracciabilità e trasparenza delle operazioni, le quali debbono necessariamente passare tutte quante per detto rapporto.
Il soggetto legittimato ad operare sul conto è l’amministratore e in caso di sostituzione del soggetto con un nuovo rappresentante legale, quest’ultimo deve adoperarsi per eseguire il cambio di firma presso l’istituto di credito (banca o posta) ove cui è radicato il conto corrente che rimane ovviamente intestato al Condominio.
Implicazioni dell’esistenza di proprietari con oltre il 25% delle quote
Di recente mi sono occupato, come nuovo amministratore, di una problematica in relazione a questioni sollevate da una nota banca, dietro mia richiesta di subentro.
La filiale interessata indicava per e-mail una serie di documenti da produrre per eseguire l’operazione richiesta dallo scrivente tra cui (testualmente, virgolettato e in corsivo): “Originale delle Tabelle Millesimali delle proprietà del Condominio con indicati le quote ed i dati dei singoli proprietari ed i lori dati anagrafici (NON DA DESUMERE DAI VERBALI DI CONVOCAZIONI ASSEMBLEARE) o, in mancanza di tale documentazione così come indicata, sarà sufficiente una DICHIARAZIONE SCRITTA, dettagliata e firmata da parte dell’amministratore in cui si attesti che non esistono proprietari per oltre il 25% delle quote condominiali di proprietà: nel caso esistano, ci occorrono anche il documento di identità in corso di validità contenente l’indicazione dell’attuale residenza (in mancanza, certificato di residenza aggiornato) e Tesserino del codice fiscale (nessuna stampa di calcolo da internet) dei proprietari per oltre il 25%;”.
Il D.Lgs 231/2007 (antiriciclaggio)
Alla mia richiesta di motivarmi la necessità di tale dichiarazione, la filiale mi rispondeva che “il cliente (anche i Condomini) deve fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sia a conoscenza per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e L’IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI DEI RAPPORTI ai sensi del D.Lgs. 231/2007.”
Per inciso, nel D.Lgs 231/2007 (l’antiriciclaggio), art.1, punto pp), si spiega che per “TITOLARE EFFETTIVO” si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita;”
La presunta erronea applicazione della normativa al caso concreto e possibili problemi per l’amministratore
Il responsabile del reparto della filiale, poi, affermava che in mancanza di tali informazioni, non avrebbe proceduto al cambio firma nonostante avessi osservato l’erronea (a mio parere) applicazione della norma al caso specifico, tanto più che il Condominio non è persona giuridica, ne’ fisica (le due ipotesi menzionate nel Decreto), ma un terzo genus e quindi estraneo agli obblighi suddetti.
Le conseguenze di una così rigida posizione della Banca (per fortuna, al momento, un caso isolato) non sono da poco conto, considerato che non di rado si verifica nei Condomini l’esistenza di almeno un condòmino con oltre il 25% delle quote: si pensi ad esempio a Fondi o grossi enti che detengono la proprietà di svariati immobili in un Condominio.
In tal caso, la mancata collaborazione del condòmino, porterebbe l’impossibilità per l’amministratore di disporre il famoso cambio firma e poter quindi operare sul conto corrente condominiale.
Senza contare che potrebbero sussistere ulteriori oggettive difficoltà nel reperire da parte dell’interessato, i documenti richiesti dalla banca. Appare superfluo aggiungere che l’accensione di altro rapporto presso diverso istituto di credito non costituirebbe una soluzione definitiva al problema in quanto il precedente conto continuerebbe a rimanere aperto e a generare spese.
L’interpello alla Banca D’Italia
Per quanto sopra e al fine di sbloccare una situazione di stallo, procedevo ad interessare la Banca D’Italia (in seguito BDI) – nella sua funzione di Istituto/Organo di vigilanza – chiedendo di esprimersi sulla correttezza e legittimità della pretesa della banca in virtù di un’applicazione normativa concernente le società a cui il Condominio non appare in alcun modo parificabile e, peraltro, anche in contrasto (a parere di chi scrive) con la normativa sulla privacy in relazione ai dati dei condòmini.
Con risposta prot. 1154273 del 2023, la BDI richiamava innanzitutto i chiarimenti interpretativi già forniti anni fa all’ABI e al Presidente dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) – la più grande associazione di categoria in Italia, sempre molto sensibile alle problematiche degli amministratori – proprio sulla questione dell’identificazione del titolare effettivo in caso di entità condominiali.
Nelle note, la BDI spiegava che nonostante le modifiche al decreto antiriciclaggio del 2007 disposte dai D. Lgs n. 90 del 2017 e n. 125 del 2019 per recepire le Direttive (UE) 849/2015 e 843/2018, rimaneva valido quanto chiarito ad ABI ed ANACI ossia che la disciplina antiriciclaggio impone agli intermediari l’obbligo di identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità, non solo nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, ma in generale ogni qual volta il rapporto faccia capo ad una “entità” giuridicamente rilevante, incluso il Condominio.
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Il punto focale, però, per il sottoscritto non era tanto l’inclusione del Condominio tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, bensì alla determinazione dei criteri per l’identificazione del titolare effettivo nel caso di un Condominio: sono i condòmini o l’amministratore?
A tal riguardo l’articolo 20, comma 5 del Decreto 231/2007 non sembra venire in aiuto e la stessa BDI, nella risposta fornita allo scrivente, aggiunge che tale norma “parrebbe chiarire che, quando un cliente è privo di personalità giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”, ammettendo dunque, perlomeno un dubbio sulla questione e assicurando, per l’appunto, di aver interessato a sua volta il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa interpretazione di tale norma di legge.
Non rimane, dunque, che attendere l’ulteriore nota del ministero, auspicando che per una volta si semplifichino le procedure anziché complicarle maggiormente.
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