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Cloud o server fisico per la conservazione dei dati condominiali?

Cloud o server fisico per la conservazione dei dati condominiali?

Nel contesto dell’amministrazione condominiale, la protezione dei dati personali assume un rilievo centrale ai fini della conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Una delle decisioni più rilevanti sotto il profilo tecnico e giuridico riguarda la modalità di conservazione dei dati trattati: optare per una soluzione cloud oppure ricorrere a un’infrastruttura fisica locale. Tale scelta non può essere affrontata in termini meramente tecnologici, bensì deve fondarsi su una valutazione approfondita delle responsabilità giuridiche, degli obblighi normativi e dei livelli di sicurezza offerti da ciascuna opzione.

Profili di sicurezza e responsabilità tra cloud e server fisico

Il confronto tra soluzioni cloud e server fisico non consente una risposta univoca in termini di superiorità assoluta in materia di sicurezza. Un server fisico, adeguatamente configurato e gestito, può offrire livelli di protezione soddisfacenti, a condizione che l’amministratore si faccia carico di una serie articolata di adempimenti, tra cui l’esecuzione regolare di aggiornamenti software, l’adozione di sistemi di backup, la protezione fisica dell’hardware e il monitoraggio continuo dell’accesso ai dati. In questo scenario, la responsabilità per l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati ricade interamente sull’amministratore, in qualità di titolare del trattamento.

Diversamente, i servizi cloud gestiti da fornitori specializzati possono garantire l’implementazione di tecnologie avanzate – come la crittografia end-to-end, la replicazione geografica, i sistemi di disaster recovery e il controllo granulare degli accessi – soluzioni che difficilmente sono sostenibili, sia economicamente che operativamente, da parte di una singola realtà condominiale. Tuttavia, l’adozione di soluzioni cloud non esime in alcun modo l’amministratore dalle responsabilità previste dal GDPR.

Gli obblighi del titolare nella scelta di fornitori di servizi cloud

L’art. 28 del GDPR stabilisce che il titolare del trattamento è tenuto a selezionare responsabili esterni (quali i fornitori di servizi cloud) che presentino garanzie sufficienti in termini di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire la conformità al Regolamento. Questo obbligo impone all’amministratore un’attività di due diligence contrattuale e tecnica, che non può limitarsi all’adesione a semplici termini di servizio. È necessario accertare che il fornitore operi secondo standard elevati di protezione, con preferenza per l’ubicazione dei server all’interno dello Spazio Economico Europeo o, in alternativa, in Stati terzi che assicurino un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 45 del GDPR.

Inoltre, è imprescindibile che tra titolare e fornitore venga stipulato un contratto conforme ai requisiti di cui all’art. 28, par. 3 del GDPR, in cui siano dettagliate le istruzioni del titolare, la durata del trattamento, la natura e le finalità, le categorie di dati e gli obblighi del responsabile, incluse le clausole sulla sicurezza, la cancellazione o restituzione dei dati e la possibilità di svolgere audit.

Persistenza della responsabilità del titolare anche in ambiente cloud

L’eventuale affidamento a una piattaforma cloud non comporta alcuna deroga alla responsabilità in capo al titolare del trattamento. Qualora si verifichi una violazione dei dati personali (data breach), sarà l’amministratore condominiale a dover dimostrare di aver svolto un’adeguata attività di selezione del fornitore, di aver sottoscritto un contratto conforme e di aver monitorato periodicamente le misure di sicurezza adottate.

La normativa, infatti, non distingue in termini sostanziali tra modalità di conservazione su server fisico o in cloud, richiedendo in entrambi i casi lo stesso livello di diligenza, responsabilità e rigore procedurale. La mancanza di un approccio documentato e consapevole alla gestione della privacy può esporre il titolare a sanzioni amministrative significative, ai sensi dell’art. 83 del GDPR.

Criteri di valutazione per la scelta dell’infrastruttura più adeguata

La decisione tra server fisico e cloud deve essere effettuata sulla base di un’analisi contestuale e personalizzata, tenendo conto delle caratteristiche del condominio, della complessità delle operazioni di trattamento, delle risorse disponibili e del livello di maturità tecnologica dell’amministrazione.

L’elemento imprescindibile, a prescindere dalla scelta tecnica, è rappresentato dal rispetto del principio di accountability di cui all’art. 5, par. 2 del GDPR. La soluzione adottata deve essere oggetto di adeguata valutazione del rischio, formalizzata attraverso la redazione di documentazione tecnica e contrattuale, nonché integrata in un sistema di governance che preveda politiche di sicurezza, audit periodici, formazione degli incaricati e trasparenza verso gli interessati.

In sintesi, la corretta conservazione dei dati condominiali, sia essa affidata a un’infrastruttura cloud o a un server fisico, costituisce una componente strategica della compliance normativa e della tutela dei diritti fondamentali degli interessati.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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