Le colonnine private possono usufruire dell’IVA agevolata al 10% solo se installate insieme al fotovoltaico.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 218 del 14 luglio 2020, ha chiarito che non è soggetta all’aliquota Iva del 10% l’installazione di una colonnina di ricarica per veicolo elettrico se ad uso privato. Per tali motivi, si applica l’aliquota IVA ordinaria.
Le agevolazioni sull’imposta sul valore aggiunto sono accessibili solo nel caso in cui soddisfino esigenze e interessi collettivi di primario spessore. Stessa regola è valida anche in caso di uso aziendale.
Quindi non è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10%, giacché questo dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo e, pertanto, non può rientrare tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
Se da un lato l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, dall’altro lascia anche spazio a un’eccezione. Ovvero se le colonnine di ricarica sono fornite e installate insieme all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, la fornitura può rientrare nel campo di applicazione dell’aliquota IVA del 10% prevista per “gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.
L’intervendo dell’Agenzia delle Entrate su questo argomento è particolmente importante visto nei prossimi mesi verranno molti lavori utilizzando il superbonus 110%. Si tratta di un tema di grande attualità, tali apparecchiature possono rientrare tra i lavori “trainati” agevolati dal superbonus del 110%, se la posa in opera avviene congiuntamente a un intervento di ecobonus potenziato, per l’appunto, al 110% .
Tuttavia, come già precisato, secondo l’amministrazione finanziaria questa operazione non prevede agevolazioni sull’imposta sul valore aggiunto a meno che l’installazione delle colonnine non avvenga nel contesto di interventi edilizi per i quali è possibile applicare un’aliquota ridotta.
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