7 ottobre 2021 e 30 giugno 2022: due date che tutti gli amministratori di condominio dovranno tenere bene a mente. Scopriamo il perchè.
A partire da domani – prossimo 7 ottobre- tutte quelle attività che – sulla base del regime transitorio introdotto dal DPR 151 del 2011 (Regolamento di Prevenzione Incendi) – erano state autorizzate a seguito del rilascio di un Certificato di Prevenzione Incendi, valido senza limiti di tempo e, dunque non soggetto a rinnovo, dovranno essere sottoposte a verifica periodica.
Da tale data, tutti i condomìni di altezza superiore a 24 metri dovranno obbligatoriamente dotarsi dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
Tale adempimento, che per gli edifici di civile abitazione dovrà essere ripetuto ogni dieci anni, potrà ritenersi assolto inoltrando un’apposita richiesta ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
Stessa procedura per gli uffici con oltre 300 persone presenti, le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, le centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, gli oleodotti, i centri informatici di elaborazione dati e gli edifici sottoposti a tutela e contenenti musei, biblioteche, gallerie, archivi, mostre o una delle altre 79 attività soggette a controllo.
Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiarerà l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione previsti dalle norme.
Essa dovrà anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista dell’antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell’Interno), con cui si certifica l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, (ad esempio, la rete di idranti), oltre che dei prodotti e dei sistemi per la protezione di parti o elementi strutturali finalizzati ad assicurare la resistenza al fuoco.
Ovviamente, qualora vengano effettuati lavori sull’edificio che comportino modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, o che vengano considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, sussiste l’obbligo di presentazione della Scia antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.
A titolo esemplificativo, nell’allegato IV del DM 07 agosto 2012, sono considerate modifiche rilevanti quelle che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.
Anche l’installazione di un impianto fotovoltaico va considerata come modifica sostanziale.
Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario farle presenti al Comando all’atto dell’inoltro dell’attestazione di rinnovo periodico.
Oltre alla data del 7 ottobre, ce n’è un’altra importante: il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono realizzare idonee misure preventive finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni.
Sono, in sostanza, gli adempimenti introdotti dal decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione.
La scadenza, fissata in origine al 6 maggio 2020, è slittata al 30 giugno prossimo, in virtù della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e del contenuto del DL 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), che ha collegato la scadenza del termine alla cessazione dello stato emergenziale.
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