In occasione del Consiglio dei Ministri n. 62, è stato presentato un nuovo decreto legge (si veda allegato) così rubircato: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“.
Stando alle indicazioni fornite dall’ordine del giorno, ci sono due decreti distinti, un provvedimento energia (molto coroposo si compone di 37 articoli; include anche misure in materia di automotive, microprocessori, rigenerazione urbana); e l’altro decreto che contiene le correzioni alla cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus.
Si riaprono le cessioni del credito, ma a determinate condizioni.
Il primo articolo del nuovo Decreto Legge modifica l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio. Il nuovo sistema consentirà, dopo l’acquisizione del credito, di cedere altre 2 volte ma solo banche e intermediari finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Questi soggetti, indicati nella norma, avranno l’obbligo di segnalare operazioni sospette (riciclaggio, finanziamento del terrorismo, fondi proveniente da attività criminosa)
Stop alle cessioni parziali. Introdotto un codice identificativo.
Sempre in merito alla modifica dell’art. 121 del Decreto Rilancio, viene inserito il comma 1-quater:i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrat. (…) A credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedenti.
Inasprite le sanzioni. Arrivano multe e anche carcerazione per il “tecnico abilitato”
Arrivano multe e anche carcerazione per il “tecnico abilitato” che, nelle asseverazioni necessarie per ottenere i bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione”, oppure “attesta falsamente la congruità delle spese”.
La reclusione va da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Pena aumentata “se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”.
All’art. 119 del Decreto Rilancio viene inserito il comma 13-bis.1: Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Inoltre, in tema di assicurazioni, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, viene prevista la stipula di una assicurazione.
Crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.
Altro problema affontato nel nuovo decreto è l’utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria il loro utilizzo potrà avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.
Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni alternative.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento