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Come funziona il visto di conformità “ora e per allora”? Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come funziona il visto di conformità “ora e per allora”? Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul visto di conformità nei bonus edilizi attraverso la FAQ del 6 giugno 2023

Uno degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi e al visto di conformità arrivano attraverso una FAQ  pubblicata sul sito istituzionale in data 6 giugno 2023.

Il quesito riguarda le modalità di rilascio del visto di conformità “ora e per allora” sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi e se il rilascio del visto di conformità deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Per rispondere a tale quesito è necessario comunque ricordare che il visto di conformità “ora e per allora” è differente rispetto a quello “ordinario”.

Difatti, il visto di conformità “ordinario” attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è entrato in vigore il 12 novembre 2021 e va trasmesso obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità “ora e per allora”, invece, si riferisce ai crediti versati prima del 12 novembre 2021 e il suo utilizzo è stato definito dal Decreto Aiuti Bis in cui sono stati introdotti i limiti alla responsabilità solidale dei cessionari nei confronti dei crediti acquistati, a patto che il cedente fornisca un visto di conformità ed un documento che attesti la realizzazione dei lavori. Pertanto, a differenza del visto di conformità ordinario, il visto di conformità “ora e per allora” non deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in quanto finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla citata FAQ, ha chiarito che la forma di rilascio del visto di conformità “ora e per allora” è libera, anche se devono essere seguite alcune indicazioni. Il documento deve essere redatto da un professionista abilitato, devono essere indicati il protocollo e il numero progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o sconto in fattura, a cui il visto fa riferimento.

Inoltre, tale documento deve anche contenere gli elementi essenziali dell’opzione, ovvero:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Infine, l’attestazione di rilascio del visto può essere inviata direttamente dal professionista incaricato al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata.

©Riproduzione riservata

Dott.ssa Deborah Maria Foti

UFFICIO STAMPA ANAPI 392 90 92 946 http://www.anapi.net/

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