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Come proteggere l’accesso carrabile a posto auto, garage o autorimessa?

Come proteggere l’accesso carrabile a posto auto, garage o autorimessa?

L’aumento degli autoveicoli in circolazione per le strade pone, specie nelle grandi città, il problema di parcheggi e a volte la poca attenzione (per non dire maleducazione) porta gli automobilisti a posizionare la propria macchina a ridosso o davanti ad accessi carrabili, ossia a varchi che mettono in comunicazione la strada di transito con un’area privata ove il proprietario (singolo soggetto,  Condominio, ente pubblico, etc.) parcheggia una o più vetture.

Le liti che ne conseguono portano a volte ad esplosioni di violenza con conseguenze spiacevoli e allora è bene innanzitutto prevenire con accorgimenti, opere ed attività che fungano da deterrente per la sosta selvaggia.

In questo articolo esamineremo alcune possibilità di protezione dei propri diritti sul libero transito in entrata e uscita dal proprio parcheggio privato e in particolare:

  1. L’autorizzazione al passo carrabile rilasciata dall’ente preposto;
  2. La tutela dal reato di violenza privata;
  3. i dissuasori di parcheggio.

Andiamo con ordine.

Innanzitutto spieghiamo cosa si intende per passo carrabile.

Definizione di passo carrabile

L’Art. 3 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), al punto 37 lo definisce come l’ “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.

Così l’art. 44 del D.lgs. n. 507 del 1993 chiarisce ulteriormente che sono passi carrabili «quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata».

Il passo carrabile è dunque un’area caratterizzata da un varco (generalmente realizzato attraversando un marciapiede o una banchina), che mette in collegamento una strada pubblica e una proprietà privata – come un’autorimessa comune all’interno di Condomini – nella quale sostano dei veicoli.

Il primo strumenti di tutela: il passo carrabile ufficializzato e il pagamento della relativa tassa

Il pagamento della tassa (attualmente, la COSAP) è obbligatorio solo quando vi siano modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale” (Cass. 11 novembre 2020, n. 25345).

Dunque l’obbligo di richiedere un passo carrabile sorge esclusivamente quando viene interrotto il marciapiede o la banchina per consentire l’accesso alla proprietà privata.

In altre parole è necessario ottenere un’autorizzazione dall’ente proprietario della strada (comune, provincia o altro ente competente) solo se la realizzazione di un accesso veicolare comporta modifiche strutturali al marciapiede, come l’abbassamento dello stesso per permettere l’entrata di veicoli.

L’ottenimento del passo carrabile rilasciato da tale ente pubblico legittima il proprietario del fondo, in caso di parcheggio di veicoli davanti al varco interessato, a chiamare la forza pubblica locale competente la quale constatata la violazione provvederanno all’irrogazione della multa e alla rimozione del veicolo.

L’ottenimento dell’autorizzazione in questione è, dunque, il principale strumento di tutela del passo carrabile e quindi se si vuole beneficiare di tale tutela, anche se non sussiste l’obbligo per via – ad esempio – dell’assenza dell’interruzione di marciapiede, sarà necessario adoperarsi per le pratiche di rito (in genere si procede con una domanda al Comune competente corredata di foto e misurazioni del varco e della distanza da questo al più vicino incrocio). Successivamente si dovrà apporre il cartello con l’evidenza della determinazione dirigenziale (un codice che identifica la pratica abbinata al proprietario richiedente il passo carrabile) e pagare annualmente la COSAP per mantenere la regolarità della concessione del passo carrabile.

Il secondo strumento di tutela: il richiamo al reato di violenza privata

L’assenza di un passo carrabile regolarmente autorizzato e segnalato, non giustifica comunque il parcheggio davanti all’accesso. Tale comportamento può difatti configurare comunque un’ipotesi di reato se un veicolo parcheggiato blocca l’accesso a una proprietà privata.

La giurisprudenza ha più volte affermato che impedire l’accesso a una proprietà privata, mediante il parcheggio di un veicolo davanti all’ingresso, può integrare il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 del Codice Penale.

Tale reato si configura di norma quando l’azione comporta una coercizione della libertà di autodeterminazione altrui e in questo caso effettivamente si impedisce fisicamente l’accesso o l’uscita dal proprio domicilio.

La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 12898/2012), ha chiarito che la condotta di chi parcheggia un veicolo in modo tale da impedire a una persona di entrare o uscire con il proprio mezzo da una proprietà privata può essere qualificata come violenza privata, anche in assenza di un passo carrabile formalmente autorizzato.

Il terzo strumento di tutela: i dissuasori di parcheggio

L’ultimo strumento per proteggere un accesso carrabile che esaminiamo in questa sede è l’installazione di dissuasori di parcheggio. Questi dispositivi, come paletti retrattili, catene, barriere mobili o fisse, sono progettati per impedire fisicamente la sosta dei veicoli in corrispondenza dell’accesso carrabile.

L’uso di dissuasori di parcheggio è particolarmente utile in contesti dove il problema della sosta abusiva è ricorrente e dove la sola segnaletica potrebbe non essere sufficiente a dissuadere i trasgressori.

Attenzione, però: anche l’installazione di dissuasori fissi o mobili deve essere autorizzata dall’ente proprietario della strada, deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità e deve uniformarsi all’ambiente circostante e quindi va sempre valutato caso per caso.

L’uso di dissuasori ricorre spesso per facilitare l’accesso a cancelli pedonali di fronte i quali, l’eventuale parcheggio di vetture ostacolerebbe il passaggio dei mezzi di soccorso o di servizi pubblici. Tanto più per tali motivi, gli stessi dissuasori non debbono mai a loro volta creare intralcio a queste operazioni.

 

Si ringrazia l’Autore, Roberto Calcari, Amministratore di Condominio, in Roma

associato UNICONDOMINIO

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