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Come si devono ripartire i consumi involontari del riscaldamento?

Come si devono ripartire i consumi involontari del riscaldamento?

La sentenza del Tribunale Brescia è utile per ricordare i criteri di imputazione delle spese relative ai consumi involontari dell’impianto di riscaldamento.

Iniziamo chiarendo cosa siano i consumi involontari connessi al riscaldamento: i consumi involontari fanno riferimento ad una quota fissa di spese energetica che viene impiegata per l’esercizio di un impianto di riscaldamento e che viene dispersa indipendentemente dall’effettivo consumo. I consumi involontari, dunque, rappresentano una voce della quota fissa di gestione del riscaldamento centralizzato. Rientrano in questa categoria anche i consumi elettrici necessari al funzionamento dell’impianto e le spese gestionali.

Accanto ai consumi involontari, poi, si devono osservare i consumi volontari connessi al riscaldamento quali la quota di spese relativa all’effettivo consumo di energia termica per il riscaldamento secondo le abitudini dei singoli condòmini, che regolano a loro piacimento, (nel rispetto dei limiti di legge), la temperatura dei caloriferi.

La sentenza del Tribunale Brescia, n.723 del giorno 8 aprile 2020, è utile per ricordare i criteri di imputazione delle spese relative ai consumi involontari dell’impianto di riscaldamento.

Chiariamo immediatamente che una ripartizione delle spese difforme dalle previsioni legislative comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2500 €. In linea di massima, il principio da applicare è quello per il quale ciascun utente paga in base all’effettivo consumo registrato. Principio facilmente applicabile per i consumi volontari.

Diversa, invece, la questione relativa alle spese relative ai consumi involontari che, ricorda il Tribunale di Brescia, dovranno ripartirsi in base ai millesimi di riscaldamento calcolati da un tecnico abilitato tramite l’individuazione del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ossia della quantità di energia che ogni appartamento dovrebbe idealmente prelevare per mantenere una temperatura interna costante di 20 °C durante l’intero periodo in cui è attivo il riscaldamento. Ad indicare il metodo di ripartizione dei consumi è la norma tecnica europea UNI 10200, richiamata dal d.lgs. n. 102/2014.

Ricordiamo che solamente un tecnico può determinare e comunicare la quota percentuale di consumi involontari da ripartire tra tutti i condomini e, quindi, non si può procedere a stabilire detta quota in maniera convenzionale in seno all’assemblea (a pena di nullità della delibera).

L’unico caso in cui è possibile derogare ai criteri ordinari di spesa si ha qualora le differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari siano superiori al 50% (circostanza che dovrà risultare da una relazione tecnica asseverata).

In chiusura, una questione che spesso può porsi riguarda la contribuzione anche di coloro i quali si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento centralizzato. La risposta deve essere affermativa in quanto l’impianto di riscaldamentorimane di proprietà irrinunciabile di tutti i condomini, anche se distaccati, che dovranno contribuire ai costi per le dispersioni.

©Riproduzione riservata

Dott. Agostino Sola

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Una replica a “Come si devono ripartire i consumi involontari del riscaldamento?”

  1. buonasera
    volevo chiedere se fosse possibile che la quota fissa relativa ai consumi involontare, possa essere piu alta dei consumi volontari. nel mio caso la quota fissa rappresenta circa il 70% dei costi legati alle spese di riscaldamento e acqua sanitaria. l’impianto è centralizzato e abbiamo i contatori interni all’appartametno per la contabilizzazione.

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