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Come smaltire i rifiuti prodotti da piccoli lavori domestici “fai da te”? Ecco la risposta del Ministero dell’Ambiente.

Come smaltire i rifiuti prodotti da piccoli lavori domestici “fai da te”? Ecco la risposta del Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero chiarisce come devono essere trattati e smaltiti i rifiuti prodotti da costruzioni e demolizioni in ambito domestico.

Con la Circolare n. 00100249 del 2 febbraio 2021, il Ministero dell’Ambiente, intervenendo su una questione di notevole rilevanza pratica, oltre che per i condòmini, anche per gli amministratori condominiali, ha chiarito che: “i rifiuti prodotti in ambito domestico e in piccole quantità nelle attività “fai da te” possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante la Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.”

La necessità di questa precisazione nasce dal fatto che il T. U. dell’Ambiente, ossia il citato d. lgs. n. 152/2006, al comma 1, lettera b-sexies, dell’art. 183, esclude dalla definizione di rifiuti solidi urbani proprio quelli risultanti da piccoli interventi di costruzione e demolizione realizzati in ambito domestico, all’interno del proprio nucleo familiare.

In particolare, la citata norma così dispone: I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione»; a riguardo, va chiarito che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

Come supplire, dunque, ad una simile carente previsione normativa?

Viene in soccorso la Direttiva UE n. 851/2018, secondo la quale: “Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare.

Ne deriva che i rifiuti prodotti in ambito domestico ed in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006.

Pertanto:

  • – detti rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali;
  • – resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione, nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria dell’Albo gestori ambientali/produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ai sensi del decreto ministeriale 08 aprile 2008 e sue modifiche e/o integrazioni;
  • – riguardo le quantità da conferire al servizio pubblico, la nota ministeriale richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione;
  • -potrà essere utilizzato – onde esibirlo in caso di controllo nella fase di trasporto, e in alternativa al formulario di trasporto – un Documento di Trasporto che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale.

Seguendo queste pratiche, semplici, regole di condotta, potremo, dunque, effettuare le piccole manutenzioni necessarie a preservare le nostre abitazioni, senza timore d’incorrere in sanzioni per il non corretto smaltimento dei rifiuti generati dalla nostra passione per il bricolage.

©Riproduzione riservata

Avv. Roberto Rizzo

Via Ettore Majorana, 106 - 87035 Rende (CS) 348 656 5133 robertorizzoa@gmail.com http://studiolegalerobertorizzo.it

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