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Committente e responsabile dei lavori: la delega di funzioni come strumento di attribuzione della responsabilità. Risvolti in ambito condominiale.

Committente e responsabile dei lavori: la delega di funzioni come strumento di attribuzione della responsabilità. Risvolti in ambito condominiale.

Nel contratto di appalto, l’amministratore ed il responsabile dei lavori sono i protagonisti assoluti. Analizziamo i ruoli e i compiti.

In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in Condominio, il D.Lgs n°81/2008 è la normativa di riferimento.

L’appalto è certamente il contratto di elezione per questi lavori mentre il committente, l’amministratore ed il responsabile dei lavori sono i protagonisti assoluti.

La normativa in materia non vieta che questi ruoli siano ricoperti da un unico soggetto, tuttavia è difficile che l’amministratore, oltre ad essere committente, assuma anche il ruolo di responsabile dei lavori poiché comporta grandi responsabilità sia di natura penale che civile.

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Il responsabile dei Lavori non è una figura obbligatoria.

Infatti, l’art. 89 lett. c) del D.Lgs 81/2008 dà facoltà al committente di nominarlo; in caso contrario ogni responsabilità tipica del ruolo rimarrà in capo a quest’ultimo.

Dunque, se il committente nomina un responsabile dei lavori questi risponderà di tutto quanto preveda il ruolo in termini di organizzazione, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ma attenzione a non considerare la nomina come causa automatica di esonero di responsabilità da parte del committente per due motivi essenziali.

Il primo: il committente risponderà per culpa in eligendo qualora l’incapacità professionale del responsabile dei lavori dovesse rivelarsi causalmente connessa al verificarsi del sinistro.

Il secondo: il committente risponderà anche per culpa in vigilando se dovesse omettere di verificare l’operato del responsabile dei lavori medesimo.

Dunque, la delega di funzioni ha un ruolo essenziale sia nella determinazione che nella attribuzione delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti e sarà ancor più determinante quando l’opera appaltata presupporrà l’esecuzione di interventi da parte di diverse imprese, con conseguente aumento e moltiplicarsi di responsabilità in caso di incidenti nel cantiere.

A testimoniare l’importanza della delega di funzioni al responsabile dei lavori sono proprio i presupposti essenziali richiesti dalla legge per il suo conferimento.

L’articolo 16 del D. Lgs. 81/2008 prevede, infatti, la forma scritta ad substantiam; attribuzione al delegato di tutti i poteri di gestione, di controllo e di spesa; la delega dovrà altresì essere accettata per iscritto ed avere congrua e tempestiva pubblicità.

Su queste caratteristiche essenziali anche la Cassazione si è più volte pronunciata uniformemente (cfr. per tutte Cass. Pen. IV Sent. N°23090 del 2008) confermando la natura quasi contrattuale dell’atto in questione.

I Limiti della delega.

L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, vieta al committente la delega: a) dela valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Si evidenzia, infine, che la delega di funzioni non può MAI essere data dal committente al datore di lavoro. In tal senso i giudici di legittimità hanno espresso il principio secondo cui: “…è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Una tale eventualità, infatti, riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l’inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere.” (Cass. Pen.Sez. 4, n. 1490/2009).

Le nuove responsabilità civili dell’Amministratore di Condominio

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Avv. Aldo Piscitello

Foro di Palermo - Presidente del Centro Studi di Confamministrare Italia

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