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Comodato “a tempo indeterminato”? Basta una raccomandata per ottenere il rilascio dell’immobile

Comodato “a tempo indeterminato”? Basta una raccomandata per ottenere il rilascio dell’immobile

Una sentenza del Tribunale di Ancona n. 864/2025 spiega cosa accade se chi riceve un immobile in comodato senza termine non lo restituisce.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n 864/2025 del 13/05/2025, ha chiarito che, in assenza di un termine specifico nel contratto, il comodante può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell’immobile.

Per converso, se il comodatario non rilascia l’immobile entro il termine indicato, diventa un occupante abusivo.

La vicenda processuale

Un cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro, in vista del proprio rientro in Italia, chiede alla persona ospitata nel suo appartamento – concesso in comodato gratuito – di lasciare l’immobile.

Detta comunicazione veniva trasmessa a mezzo raccomandata, con la quale veniva altresì fissato il termine per il rilascio dell’immobile.

Tuttavia, nonostante la regolarità della ricezione, il comodatario non rispondeva alla comunicazione né rilasciava l’immobile.

Il comodante agiva, pertanto, in giudizio con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. Il convenuto comodatario non si costituiva e il giudizio, stante la regolarità della notifica, si celebrava in contumacia.

La soluzione giuridica e l’impatto operativo

La sentenza è limpida: in mancanza di una scadenza contrattuale o di un uso specifico, il comodato è da considerarsi a tempo indeterminato. Quindi, revocabile in qualsiasi momento con semplice richiesta da parte del proprietario, ai sensi dell’art. 1810 c.c.

Il Tribunale, inoltre, ribadisce che il comodato senza termine né uso specifico configura un contratto precario, confermando altresì la posizione di sfavore che l’ordinamento italiano riconosce ai contratti a titolo gratuito.

Ne deriva che il comodatario deve restituire il bene alla richiesta del comodante e, in caso di mancato rilascio, l’occupazione diventa sine titulo, ovvero abusiva.

Il comodatario non ha alcuna possibilità di opporsi se non dimostra un titolo diverso e valido. In assenza di giustificazioni, il Giudice condanna la convenuta al rilascio e al pagamento delle spese.

Questioni operative per i gestori di immobili

Per chi gestisce immobili, questa decisione rappresenta una conferma utile in caso di occupazioni senza titolo e, più in generale, nelle ipotesi in cui un bene immobile viene concesso in comodato gratuito.

Invero, per interrompere un comodato privo di termine, è sufficiente che il comodante trasmetta una comunicazione formale, con la quale viene dichiarata (unilateralmente) la cessazione del rapporto di comodato e fissato il termine per il rilascio (e conseguente riconsegna) del bene.

In caso di inadempimento, il comodante potrà agire giudizialmente e ottenere il rilascio dell’immobile.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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