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Competenza territoriale e clausole vessatorie: verso una maggiore tutela del Condominio-Consumatore

Competenza territoriale e clausole vessatorie: verso una maggiore tutela del Condominio-Consumatore

Il condominio può essere considerato “consumatore” ai fini del foro?

Il Tribunale di Potenza ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – da parte di un Condominio. Ma dietro questa decisione si nasconde un tema cruciale per amministratori, professionisti e imprese del settore condominiale: quando una clausola contrattuale che deroga il foro è nulla per vessatorietà? E il condominio può essere considerato “consumatore” ai fini del foro?

La vicenda processuale

In seguito alla notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Potenza in favore di un fornitore, un Condominio, in sede di opposizione, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice lucano, indicando il Tribunale di Napoli come foro esclusivo, in virtù dell’art. 23 c.p.c. (luogo in cui si trovano i beni comuni).

Alla prima udienza, la controparte ha aderito all’eccezione, portando il giudice ad accogliere l’istanza e a revocare il decreto, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.

Tuttavia, il Condominio ha esplicato un’articolata difesa anche in punto di nullità della clausola contrattuale che indicava Potenza come foro competente, qualificandola come clausola vessatoria.

La decisione del Tribunale di Potenza

Nella propria difesa, il Condominio ha ricostruito una corposa giurisprudenza di legittimità e di merito a supporto della circostanza secondo la quale il condominio, in quanto ente di gestione senza personalità giuridica, agisce per conto dei singoli condomini-consumatori.

Di conseguenza, trovano applicazione le ordinarie regole di gestione dei rapporti mutuati dal Codice del Consumo e, in particolare:

  • Il foro competente è quello del luogo in cui si trovano i beni comuni (Napoli, nel caso di specie), ai sensi dell’art. 23 c.p.c.

  • La clausola contrattuale che deroga tale foro è vessatoria, quindi nulla ai sensi del Codice del Consumo (art. 33, lett. u, d.lgs. 206/2005)

  • La mancata allegazione del contratto alla convocazione assembleare e l’assenza di una trattativa specifica su tale clausola rafforzano l’idea di nullità

Questi elementi sono particolarmente rilevanti per tutti gli amministratori che si trovano a firmare contratti “proposti”, o meglio, “preconfezionati” da parte dei fornitori.

Il giudice potentino ha accolto l’eccezione di incompetenza, dichiarando che il foro corretto è quello di Napoli e ha revocato il decreto ingiuntivo emesso.

Tuttavia, il Tribunale si è limitato a demandare al nuovo giudice la regolazione delle spese di lite, aderendo all’orientamento della Cassazione (Cass. 15017/2022) che in caso di adesione all’eccezione, esclude il potere del giudice adito di decidere sulle spese.

Ma il condominio è un consumatore?

Questa vicenda rappresenta un importante precedente operativo per gli amministratori e per i Condomìni, in quanto determina – in modo inequivocabile – il criterio di individuazione del foro competente nei casi in cui il Condominio sia considerato “consumatore”, confermando una tendenza giurisprudenziale sempre più attenta a tutelare i condomini nella loro veste di consumatori e a contrastare l’imposizione di clausole unilaterali sui fori.

In tali casi, infatti, l’Amministratore dovrà verificare sempre l’eventuale di presenza di clausole potenzialmente vessatorie o contrarie alla normativa a tutela del Consumatore, specie quando provengono da moduli standardizzati dei fornitori.

Tali clausole dovranno essere oggetto di specifica contrattazione e, soprattutto, idonea informativa rivolta all’assemblea, al fine di rendere la stessa edotta dell’esistenza di potenziali situazioni di “criticità” su cui esprimersi in modo consapevole e informato.

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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