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Con il dl «Fondone» già le prime modifiche al Superbonus. Prevista una mini-proroga al 31 dicembre 2022

Con il dl «Fondone» già le prime modifiche al Superbonus. Prevista una mini-proroga al 31 dicembre 2022

Nel testo si trovano già alcune modifiche al Superbonus, in attesa del Decreto Semplificazioni.

  • cosa contiente il Recovery domenistico?
  • disposta una mini-proroga al Superbonus 110%
  • proroga vincolata dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione
  • per la proroga a tutto il 2023 si rimanda a successivi provvedimenti

Abbiamo preso visione della prima bozza del disegno di legge contenente le misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, il c.d. DL Fondone con cui si assegnano anche fondi per l’efficienza energetica e anti-sismica degli edifici in aggiunta a quelli già stanziati dal Pnrr.

Il decreto dispone l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026 gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel fondo Complementare, chiamato anche Recovery domestico, rientrano gli investimenti che non sono inclusi nel Recovery vero e proprio.

Limitatamente all’efficientamento energetico e alle misure anti-sismiche verranno messi a disposizione ulteriori 4,72 miliardi in aggiunta ai 13,95 del Pnrr. Con tale provvedimento il Governo inserisce già delle rilevanti novità in tema di Superbonus, in attesa del nuovo decreto semplificazioni, che verrà emanato a metà giugno.

Riportiamo il testo dell’articolo.

Il comma 3 prevede la modifica dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto disposizioni in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, si prevede la modifica il comma 3-bis dell’art. 119, prevedendo che per gli interventi effettuati dagli IACP comunque denominati nonché́ dagli enti aventi le stesse finalità̀ sociali, istituiti nella forma di società in house, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà̀ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110% di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 119, spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando di 6 mesi la misura (attualmente il termine finale è posto al 31 dicembre 2022).

Con la modifica al comma 8-bis dell’art. 119, si introduce una disposizione in favore dei condomini, stabilendo che per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Inoltre, in conseguenza della modifica di cui al comma 3-bis, si prevede che per gli interventi effettuati dai predetti IACP, comunque denominati, nonché́ dagli enti aventi le stesse finalità̀ sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (prorogando di 6 mesi i termini vigenti).

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria copertura di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, relativa al Superbonus 110%, per la parte a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

Al fine di agevolare l’attuazione dei programmi, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR ed eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7.

Il comma 7, ai fini dell’attuazione degli investimenti previsti dal Piano, prevede un breve rinvio al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l’adozione delle fasi procedurali necessarie per l’attuazione dell’investimento. Si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

L’estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell’ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà̀ valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l’attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall’articolo 1, comma 1”.

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A cura della Redazione

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